Art. 9 
 
                      Nonne transitori e finali 
 
    1.  Per  l'anno  2010,  al  fine  di  agevolare  la  costituzione
dell'Ente di gestione del  Parco,  e'  assegnato  alla  Provincia  un
contributo forfetario, stabilito dalla Giunta  regionale  nell'ambito
dei criteri di riparto per le spese di gestione delle  aree  protette
regionali, sulla base di un programma  approvato  dagli  enti  locali
territorialmente interessati. 
    2. Fino a quando l'Ente  di  gestione  non  si  sara'  dotato  di
proprio personale o di personale comandato o  distaccato  dagli  Enti
consorziati e dalla Regione, per il rilascio  dei  nulla-osta  e  dei
pareri di conformita' di  propria  competenza  potra'  avvalersi  del
personale degli Enti consorziati, previa sottoscrizione  di  apposita
convenzione. 
    3. L'Ente di gestione del Parco, d'intesa con la Provincia, ed in
collaborazione con gli Ambiti  Territoriali  di  Caccia  interessati,
attua  un  costante  monitoraggio  delle  dinamiche   qualitative   e
quantitative delle popolazioni di fauna selvatica nelle zone  B  e  C
del Parco e, sulla base dei dati acquisiti, elabora e realizza  Piani
di gestione faunistici volti al controllo delle specie  eventualmente
in soprannumero, per mantenere un equilibrato assetto  degli  habitat
naturali e per diminuire l'impatto sui coltivi da parte  della  fauna
selvatica presenta. Nella procedura di adozione  dei  piani  suddetti
l'Ente di gestione  e'  tenuto  ad  acquisire  il  parere  favorevole
dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale  ai
sensi dell'art. 37 della legge regionale n, 6 del 2005. 
    4. Fino all'approvazione del Piano  territoriale  del  Parco,  la
pesca e la raccolta  di  funghi  epigei,  tartufi  e  altri  prodotti
spontanei avvengono con le modalita' e  nei  limiti  stabiliti  dalle
leggi vigenti e secondo la regolamentazione  predisposta  dagli  Enti
delegati. 
    5. Per gli aspetti non disciplinati dalla presente  legge  si  fa
rinvio alla legge regionale n. 6 del 2005.  
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. 
      Bologna, 4 novembre 2009 
 
                               ERRANI 
 
    (Omissis)