Allegato REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO TRA I COMUNI RICHIEDENTI I FINANZIAMENTI DESTINATI AL SOSTEGNO DELLA GESTIONE DIRETTA, MISTA O IN CONVENZIONE DEI NIDI D'INFANZIA DI CUI ALL'ART. 10, COMMA 21 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008 N. 17 (LEGGE FINANZIARIA 2009) Art.1. Oggetto 1.11 presente regolamento determina i criteri di riparto tra i Comuni richiedenti i finanziamenti destinati al sostegno della gestione diretta, mista o in convenzione dei nidi d'infanzia di cui all'art. 10, comma 21 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2009). Art. 2. Destinatari 1. Soggetti destinatari della ripartizione dei finanziamenti di cui all'art. 1 sono i Comuni della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 5. Art. 3. Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per: a) ricettivita': quella riportata nell'atto di autorizzazione al funzionamento con riferimento alla lettera b), punto 5 dell'allegato A al Regolamento recante requisiti e modalita' per la realizzazione, l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonche' modalita' per la concessione dell'autorizzazione al funzionamento dei nidi d'infanzia ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, art. 13, comma 2, lettere a) e d) emanato con decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2006, n. 87; b) bambini accolti: i bambini ammessi e iscritti che occupano un posto nel nido d'infanzia per cui il Comune sostiene i costi di gestione ai fini della richiesta del contributo; c) mese di funzionamento del servizio: ogni mese intero o frazione di mese uguale o superiore a quindici giorni di funzionamento del nido d'infanzia per cui si chiede il contributo. Art. 4. Criteri e modalita' di riparto 1. I finanziamenti, destinati alla realizzazione delle finalita' di cui all'articolo 1, sono ripartiti tra i Comuni richiedenti secondo i seguenti criteri: a) una quota compresa tra il 10 e il 20 per cento e' ripartita tra i Comuni richiedenti i finanziamenti per il sostegno della gestione diretta o mista in base ai seguenti indicatori di qualita' per un punteggio complessivo massimo di dieci punti per ciascun nido d'infanzia, cosi' come specificato all'Allegato A: 1) tempo dedicato all'attivita' pedagogico-organizzativa dal coordinatore del nido d'infanzia; 2) percentuale di frequenza alle iniziative regionali di formazione e aggiornamento da parte del coordinatore; 3) stabilita' del personale educativo; 4) tempo dedicato all'organizzazione del lavoro, alla programmazione, all'aggiornamento; 5) incontri periodici retribuiti di tutto il personale per impostazione e verifica del lavoro educativo; 6) presenza del personale di appoggio nell'orario di apertura del nido; 7) accoglienza di bambini dai tre mesi di eta'. b) la quota residua e' ripartita tra i Comuni richiedenti i finanziamenti per il sostegno della gestione diretta, mista o in convenzione in base al numero dei bambini accolti, calcolato come media aritmetica semplice delle rilevazioni effettuate alle date di cui al comma 2, moltiplicato per un coefficiente pari a 1,5 nei casi di bambini accolti nei nidi d'infanzia a gestione diretta comunale e per un coefficiente pari a 1 nei casi di bambini accolti nei nidi d'infanzia a gestione mista e in convenzione, tenuto conto dei mesi di effettivo funzionamento del servizio. 2. Per ogni nido d'infanzia va indicato il numero dei bambini accolti alla data del 1° ottobre o alla data di effettivo avvio del servizio, se successiva e alla data del 30 aprile o quella di cessazione del servizio, se precedente. 3. Il numero dei bambini accolti indicato ai sensi del comma 2, non puo' superare il numero massimo stabilito per la ricettivita' del nido d'infanzia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), maggiorato in misura non superiore al 10 per cento. Art. 5. Modalita' di presentazione delle domande 1. Salvo quanto previsto dall'art. 8, le domande per accedere ai finanziamenti di cui al presente regolamento sono presentate al Servizio politiche per la famiglia entro il 31 maggio di ogni anno con riferimento all'anno scolastico in corso. 2. Le domande, redatte secondo il modello di cui all'Allegato A, sono sottoscritte a pena di esclusione dal responsabile del servizio competente o da altro soggetto delegato a rappresentare il comune. 3. I comuni che intendono presentare domanda di finanziamento per il sostegno alla gestione di piu' nidi d'infanzia possono anche presentare un'unica istanza riportando alla sezione B ed eventualmente alla sezione C del modulo di domanda tutti i dati richiesti per ciascun nido d'infanzia gestito. Art. 6. Non cumulabilita' e limiti di contribuzione regionale 1. Nei casi in cui il gestore del nido d'infanzia sia soggetto diverso dal Comune, il numero di bambini accolti indicato nel modulo di domanda non puo' in alcun caso essere computato con riferimento ad altre richieste di contributo regionale aventi ad oggetto il sostegno alla gestione di servizi per l'infanzia. 2. Nei casi di cui al comma 1, il Comune si impegna a comunicare il numero dei bambini di cui al comma 1 al soggetto gestore del nido d'infanzia al fine di impedire la cumulabilita' dei contributi. 3. Nei casi di gestione in convenzione il finanziamento e' destinato alla copertura della spesa sostenuta in relazione alla convenzione tra Comune e soggetto gestore del nido d'infanzia e non puo' superare il limite del 70 per cento dell'importo complessivamente sostenuto dal Comune e indicato nella domanda per l'anno scolastico di riferimento. Art. 7. Concessione e rendicontazione del finanziamento 1. Il finanziamento puo' essere erogato in via anticipata contestualmente al decreto di concessione in misura non superiore al 70 per cento del contributo complessivamente spettante. 2. La rendicontazione e' effettuata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni entro i termini stabiliti nel decreto di concessione. Art. 8. Disposizioni transitorie 1. Per l'anno scolastico 2008/2009 le domande per accedere ai finanziamenti, redatte con le modalita' di cui all'articolo 5, sono presentate al Servizio politiche per la famiglia entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Art. 9. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo al quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: TONDO (Omissis).