Allegato 
 
REGOLAMENTO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI DI RIPARTO TRA I COMUNI
  RICHIEDENTI I FINANZIAMENTI DESTINATI AL  SOSTEGNO  DELLA  GESTIONE
  DIRETTA, MISTA O IN CONVENZIONE DEI NIDI D'INFANZIA DI CUI ALL'ART.
  10, COMMA 21 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008  N.  17  (LEGGE
  FINANZIARIA 2009) 
 
                               Art.1. 
 
 
                               Oggetto 
 
    1.11 presente regolamento determina i criteri di  riparto  tra  i
Comuni  richiedenti  i  finanziamenti  destinati  al  sostegno  della
gestione diretta, mista o in convenzione dei nidi d'infanzia  di  cui
all'art. 10, comma 21 della legge regionale 30 dicembre 2008,  n.  17
(Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale  ed  annuale
della Regione - Legge finanziaria 2009). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Destinatari 
 
    1. Soggetti destinatari della ripartizione dei  finanziamenti  di
cui all'art. 1 sono i Comuni della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia che ne facciano richiesta ai sensi dell'art. 5. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si  intende
per: 
      a) ricettivita': quella riportata nell'atto  di  autorizzazione
al  funzionamento  con  riferimento  alla   lettera   b),   punto   5
dell'allegato A al Regolamento recante requisiti e modalita'  per  la
realizzazione, l'organizzazione,  il  funzionamento  e  la  vigilanza
nonche'  modalita'  per   la   concessione   dell'autorizzazione   al
funzionamento dei nidi d'infanzia ai sensi della legge  regionale  18
agosto 2005, n. 20, art. 13, comma 2, lettere a)  e  d)  emanato  con
decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2006, n. 87; 
      b) bambini accolti: i bambini ammessi e iscritti  che  occupano
un posto nel nido d'infanzia per cui il Comune sostiene  i  costi  di
gestione ai fini della richiesta del contributo; 
      c) mese di funzionamento  del  servizio:  ogni  mese  intero  o
frazione  di  mese  uguale  o  superiore   a   quindici   giorni   di
funzionamento del nido d'infanzia per cui si chiede il contributo. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                   Criteri e modalita' di riparto 
 
    1. I finanziamenti, destinati alla realizzazione delle  finalita'
di cui all'articolo  1,  sono  ripartiti  tra  i  Comuni  richiedenti
secondo i seguenti criteri: 
      a) una quota compresa tra il 10 e il 20 per cento e'  ripartita
tra i Comuni  richiedenti  i  finanziamenti  per  il  sostegno  della
gestione diretta o mista in base ai seguenti indicatori  di  qualita'
per un punteggio complessivo massimo di dieci punti per ciascun  nido
d'infanzia, cosi' come specificato all'Allegato A: 
        1) tempo dedicato all'attivita' pedagogico-organizzativa  dal
coordinatore del nido d'infanzia; 
        2) percentuale di  frequenza  alle  iniziative  regionali  di
formazione e aggiornamento da parte del coordinatore; 
        3) stabilita' del personale educativo; 
        4)  tempo  dedicato  all'organizzazione  del   lavoro,   alla
programmazione, all'aggiornamento; 
        5) incontri periodici retribuiti di tutto  il  personale  per
impostazione e verifica del lavoro educativo; 
        6) presenza del personale di appoggio nell'orario di apertura
del nido; 
        7) accoglienza di bambini dai tre mesi di eta'. 
      b) la quota residua e' ripartita tra  i  Comuni  richiedenti  i
finanziamenti per il sostegno della  gestione  diretta,  mista  o  in
convenzione in base al numero dei  bambini  accolti,  calcolato  come
media aritmetica semplice delle rilevazioni effettuate alle  date  di
cui al comma 2, moltiplicato per un coefficiente pari a 1,5 nei  casi
di bambini accolti nei nidi d'infanzia a gestione diretta comunale  e
per un coefficiente pari a 1 nei casi di  bambini  accolti  nei  nidi
d'infanzia a gestione mista e in convenzione, tenuto conto  dei  mesi
di effettivo funzionamento del servizio. 
    2. Per ogni nido d'infanzia va indicato  il  numero  dei  bambini
accolti alla data del 1° ottobre o alla data di effettivo  avvio  del
servizio, se successiva e  alla  data  del  30  aprile  o  quella  di
cessazione del servizio, se precedente. 
    3. Il numero dei bambini accolti indicato ai sensi del  comma  2,
non puo' superare il numero massimo stabilito per la ricettivita' del
nido d'infanzia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), maggiorato
in misura non superiore al 10 per cento. 
 
                               Art. 5. 
 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
 
    1. Salvo quanto previsto dall'art. 8, le domande per accedere  ai
finanziamenti di cui  al  presente  regolamento  sono  presentate  al
Servizio politiche per la famiglia entro il 31 maggio  di  ogni  anno
con riferimento all'anno scolastico in corso. 
    2. Le domande, redatte secondo il modello di cui all'Allegato  A,
sono sottoscritte a pena di esclusione dal responsabile del  servizio
competente o da altro soggetto delegato a rappresentare il comune. 
    3. I comuni che intendono presentare domanda di finanziamento per
il sostegno alla gestione  di  piu'  nidi  d'infanzia  possono  anche
presentare  un'unica   istanza   riportando   alla   sezione   B   ed
eventualmente alla sezione C del  modulo  di  domanda  tutti  i  dati
richiesti per ciascun nido d'infanzia gestito. 
 
                               Art. 6. 
 
 
        Non cumulabilita' e limiti di contribuzione regionale 
 
    1. Nei casi in cui il gestore del nido  d'infanzia  sia  soggetto
diverso dal Comune, il numero di bambini accolti indicato nel  modulo
di domanda non puo' in alcun caso essere computato con riferimento ad
altre richieste di contributo regionale aventi ad oggetto il sostegno
alla gestione di servizi per l'infanzia. 
    2. Nei casi di cui al comma 1, il Comune si impegna a  comunicare
il numero dei bambini di cui al comma 1 al soggetto gestore del  nido
d'infanzia al fine di impedire la cumulabilita' dei contributi. 
    3. Nei casi  di  gestione  in  convenzione  il  finanziamento  e'
destinato alla copertura della  spesa  sostenuta  in  relazione  alla
convenzione tra Comune e soggetto gestore del nido d'infanzia  e  non
puo'   superare   il   limite   del   70   per   cento   dell'importo
complessivamente sostenuto dal Comune e indicato  nella  domanda  per
l'anno scolastico di riferimento. 
 
                               Art. 7. 
 
 
           Concessione e rendicontazione del finanziamento 
 
    1.  Il  finanziamento  puo'  essere  erogato  in  via  anticipata
contestualmente al decreto di concessione in misura non superiore  al
70 per cento del contributo complessivamente spettante. 
    2. La rendicontazione e' effettuata ai sensi di  quanto  disposto
dall'articolo 42 della legge regionale 20 marzo  2000,  n.  7  (Testo
unico delle norme in materia  di  procedimento  amministrativo  e  di
diritto di accesso) e successive modifiche  e  integrazioni  entro  i
termini stabiliti nel decreto di concessione. 
 
                               Art. 8. 
 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
    1. Per l'anno scolastico 2008/2009 le  domande  per  accedere  ai
finanziamenti, redatte con le modalita' di cui all'articolo  5,  sono
presentate al Servizio politiche per la famiglia entro trenta  giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
al quello della sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
 
                     Visto, Il Presidente: TONDO 
 
    (Omissis).