Art. 10 
 
           Impegno all'accensione di un rapporto di lavoro 
 
    1. I datori di lavoro di cui all'art. 8, comma 3, che  non  siano
vincolati all'espletamento di pubblici concorsi, nella  richiesta  di
attivazione  di  un  percorso  di  rientro,  dichiarano  la   propria
disponibilita'  ad  accendere  un  rapporto   di   lavoro   a   tempo
indeterminato  nei  dodici  mesi  successivi  alla  conclusione   del
percorso di rientro. 
    2. Qualora un datore di  lavoro  non  abbia  onorato  la  propria
dichiarazione di impegno per almeno il 75 per cento  dei  beneficiari
di borse, nonostante la  loro  disponibilita',  viene  escluso  dalla
banca dati e non puo' attivare nuovi percorsi di rientro, fatta salva
la conclusione dei percorsi gia' avviati.