Art. 10 Impegno all'accensione di un rapporto di lavoro 1. I datori di lavoro di cui all'art. 8, comma 3, che non siano vincolati all'espletamento di pubblici concorsi, nella richiesta di attivazione di un percorso di rientro, dichiarano la propria disponibilita' ad accendere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi successivi alla conclusione del percorso di rientro. 2. Qualora un datore di lavoro non abbia onorato la propria dichiarazione di impegno per almeno il 75 per cento dei beneficiari di borse, nonostante la loro disponibilita', viene escluso dalla banca dati e non puo' attivare nuovi percorsi di rientro, fatta salva la conclusione dei percorsi gia' avviati.