Art. 11 
 
             Comitato di Indirizzo e soggetto attuatore 
 
    1. Il Comitato d'Indirizzo, cui sono attribuite  le  funzioni  di
coordinamento  operativo  del  Programma,  da  esercitare  attraverso
l'adozione di  tutti  gli  atti  amministrativi  necessari  alla  sua
attuazione, e' composto da non piu' di cinque persone, di cui  almeno
un rappresentante designato dall'Universita' di Genova. 
    2. Su proposta del  Comitato  d'Indirizzo,  la  Giunta  regionale
attribuisce, con  propria  deliberazione,  le  funzioni  di  soggetto
attuatore ad uno  dei  soggetti  autorizzati  ai  sensi  di  legge  a
svolgere attivita' d'intermediazione; nell'ipotesi in cui  la  Giunta
regionale intenda assegnare  le  funzioni  di  soggetto  attuatore  a
soggetto privato, l'assegnazione e' soggetta  all'espletamento  delle
procedure concorsuali  previste  per  legge.  Al  soggetto  attuatore
competono  tutte  le  funzioni  di  attuazione  ed   esecuzione   del
Programma, ivi comprese quelle di pubblicita' e informazione.