Art. 11 Comitato di Indirizzo e soggetto attuatore 1. Il Comitato d'Indirizzo, cui sono attribuite le funzioni di coordinamento operativo del Programma, da esercitare attraverso l'adozione di tutti gli atti amministrativi necessari alla sua attuazione, e' composto da non piu' di cinque persone, di cui almeno un rappresentante designato dall'Universita' di Genova. 2. Su proposta del Comitato d'Indirizzo, la Giunta regionale attribuisce, con propria deliberazione, le funzioni di soggetto attuatore ad uno dei soggetti autorizzati ai sensi di legge a svolgere attivita' d'intermediazione; nell'ipotesi in cui la Giunta regionale intenda assegnare le funzioni di soggetto attuatore a soggetto privato, l'assegnazione e' soggetta all'espletamento delle procedure concorsuali previste per legge. Al soggetto attuatore competono tutte le funzioni di attuazione ed esecuzione del Programma, ivi comprese quelle di pubblicita' e informazione.