Art. 12 
 
                Programma e Regolamento di attuazione 
 
    1. Il programma integrato di cui all'art. 3, comma 1, costituisce
una apposita sezione del Programma triennale di sviluppo  e  sostegno
all'Universita', alla ricerca ed all'innovazione di  cui  all'art.  5
della legge regional e n. 2/2007. 
    2. La Giunta regionale  approva,  ai  sensi  di  quanto  disposto
dall'art. 50, comma 1, dello Statuto  un  regolamento  di  attuazione
della presente legge che disciplina in particolare: 
      a) i parametri per  il  riconoscimento  e  la  valutazione  dei
titoli di  studio  conseguiti  all'estero  dai  soggetti  richiedenti
percorsi di rientro ai sensi dell'art. 3; 
      b) le  particolari  condizioni  per  l'alta  formazione  presso
centri internazionali d'eccellenza in campo artistico e musicale; 
      c) il recepimento di classifiche internazionali di riconosciuta
autorevolezza in materia di universita'; 
      d) i termini di presentazione delle domande di cui all'art. 5; 
      e) le modalita' e  i  criteri  di  valutazione  delle  domande,
tenendo conto di quanto disposto dall'art. 6; 
      f) i casi e le modalita' di  possibile  sospensione  temporanea
delle borse di cui all'art. 7; 
      g) i massimali delle borse di cui all'art. 7; 
      h) la forma della domanda da parte dei datori di lavoro di  cui
all'art. 8, comma 5; 
      i) i criteri di valutazione della domanda dei datori di lavoro,
secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5; 
      j) l'ammontare massimo della borsa di rientro di  cui  all'art.
9, comma 1; 
      k) i criteri e i procedimenti di esclusione dalla banca dati di
cui all'art. 10; 
      1) le funzioni di soggetto attuatore  ai  sensi  dell'art.  11,
comma 2; 
      m) il funzionamento e le modalita' di nomina  del  Comitato  di
indirizzo, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 1.