Art. 12 Programma e Regolamento di attuazione 1. Il programma integrato di cui all'art. 3, comma 1, costituisce una apposita sezione del Programma triennale di sviluppo e sostegno all'Universita', alla ricerca ed all'innovazione di cui all'art. 5 della legge regional e n. 2/2007. 2. La Giunta regionale approva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50, comma 1, dello Statuto un regolamento di attuazione della presente legge che disciplina in particolare: a) i parametri per il riconoscimento e la valutazione dei titoli di studio conseguiti all'estero dai soggetti richiedenti percorsi di rientro ai sensi dell'art. 3; b) le particolari condizioni per l'alta formazione presso centri internazionali d'eccellenza in campo artistico e musicale; c) il recepimento di classifiche internazionali di riconosciuta autorevolezza in materia di universita'; d) i termini di presentazione delle domande di cui all'art. 5; e) le modalita' e i criteri di valutazione delle domande, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 6; f) i casi e le modalita' di possibile sospensione temporanea delle borse di cui all'art. 7; g) i massimali delle borse di cui all'art. 7; h) la forma della domanda da parte dei datori di lavoro di cui all'art. 8, comma 5; i) i criteri di valutazione della domanda dei datori di lavoro, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 5; j) l'ammontare massimo della borsa di rientro di cui all'art. 9, comma 1; k) i criteri e i procedimenti di esclusione dalla banca dati di cui all'art. 10; 1) le funzioni di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 11, comma 2; m) il funzionamento e le modalita' di nomina del Comitato di indirizzo, secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 1.