Art. 6 Valutazione della domanda 1. Le domande di partecipazione al Programma sono valutate secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo 12, tenendo conto: a) del curriculum vitae del candidato; b) dei percorsi formativi proposti dal beneficiario; c) dei percorsi formativi proposti da universita'. 2. I candidati i cui profili personali e i percorsi formativi proposti risultino idonei sono ammessi ad una graduatoria.