Art. 6 
 
                      Valutazione della domanda 
 
    1. Le  domande  di  partecipazione  al  Programma  sono  valutate
secondo le disposizioni contenute nel regolamento di cui all'articolo
12, tenendo conto: 
      a) del curriculum vitae del candidato; 
      b) dei percorsi formativi proposti dal beneficiario; 
      c) dei percorsi formativi proposti da universita'. 
    2. I candidati i cui profili personali  e  i  percorsi  formativi
proposti risultino idonei sono ammessi ad una graduatoria.