Art. 8 Percorsi di rientro 1. I profili dei partecipanti al Programma «Master ad Back» sono iscritti, di diritto, salva espressa rinuncia, ad una banca dati on line ad accesso riservato, finalizzata all'individuazione dei percorsi di rientro. Il funzionamento e la gestione di tale banca dati sara' disciplinata con deliberazione della Giunta regionale. 2. Previa valutazione del soggetto attuatore, ispirata a criteri definiti dal Comitato di Indirizzo di cui all'art. 11, possono essere inseriti nella banca dati di cui al comma 1 i soggetti che soddisfino i requisiti di cui all'art. 4 e abbiano concluso percorsi formativi di qualita' confrontabili con quelli del Programma «Master and Back», ovvero abbiano nel proprio curriculum vitae esperienze lavorative presso centri internazionali d'eccellenza. 3. Alla banca dati di cui al comma 1 possono iscriversi imprese, universita' e centri di ricerca, istituzioni, associazioni imprenditoriali e di categoria presenti in Liguria. 4. I datori di lavoro di cui al comma 3 prendono contatto con il soggetto attuatore mediante specifica richiesta di attivazione di un percorso di rientro, in cui possono essere indicati i nominativi dei candidati ritenuti idonei per tale percorso fra quelli presenti all'interno della banca dati. 5. La Giunta regionale, con il Regolamento di cui all'art. 12, stabilisce la forma della domanda da parte dei datori di lavoro e i criteri per una sua valutazione, tra i quali deve essere opportunamente valorizzata la dichiarazione di impegno all'accensione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei dodici mesi successivi alla conclusione del percorso di rientro. L'aver partecipato al Programma «Master and Back» costituisce elemento di priorita' nella valutazione.