Art. 8 
 
                         Percorsi di rientro 
 
    1. I profili dei partecipanti al Programma «Master ad Back»  sono
iscritti, di diritto, salva espressa rinuncia, ad una banca  dati  on
line  ad  accesso  riservato,  finalizzata   all'individuazione   dei
percorsi di rientro. Il funzionamento e la  gestione  di  tale  banca
dati sara' disciplinata con deliberazione della Giunta regionale. 
    2. Previa valutazione del soggetto attuatore, ispirata a  criteri
definiti dal Comitato di Indirizzo di cui all'art. 11, possono essere
inseriti nella banca dati di cui al comma 1 i soggetti che soddisfino
i requisiti di cui all'art. 4 e abbiano concluso  percorsi  formativi
di qualita' confrontabili con quelli del Programma «Master and Back»,
ovvero abbiano nel proprio  curriculum  vitae  esperienze  lavorative
presso centri internazionali d'eccellenza. 
    3. Alla banca dati di cui al comma 1 possono iscriversi  imprese,
universita'  e   centri   di   ricerca,   istituzioni,   associazioni
imprenditoriali e di categoria presenti in Liguria. 
    4. I datori di lavoro di cui al comma 3 prendono contatto con  il
soggetto attuatore mediante specifica richiesta di attivazione di  un
percorso di rientro, in cui possono essere indicati i nominativi  dei
candidati ritenuti idonei  per  tale  percorso  fra  quelli  presenti
all'interno della banca dati. 
    5. La Giunta regionale, con il Regolamento di  cui  all'art.  12,
stabilisce la forma della domanda da parte dei datori di lavoro  e  i
criteri  per  una  sua  valutazione,  tra   i   quali   deve   essere
opportunamente valorizzata la dichiarazione di impegno all'accensione
di un rapporto di  lavoro  a  tempo  indeterminato  nei  dodici  mesi
successivi  alla  conclusione  del  percorso   di   rientro.   L'aver
partecipato al Programma «Master and Back»  costituisce  elemento  di
priorita' nella valutazione.