Art. 9 Borsa di rientro 1. I soggetti che si avvalgono di un percorso di rientro beneficiano di una borsa di rientro di durata annuale, rinnovabile una sola volta, consistente in una indennita' mensile forfettaria, il cui massimo ammontare e' stabilito con il Regolamento di cui all'art. 12. 2. Per i partecipanti ai percorsi formativi di cui all'art. 3, comma 2, la borsa di rientro si cumula con la borsa di formazione internazionale prevista dall'art. 7.