Art. 9 
 
                          Borsa di rientro 
 
    1. I  soggetti  che  si  avvalgono  di  un  percorso  di  rientro
beneficiano di una borsa di rientro di  durata  annuale,  rinnovabile
una sola volta, consistente in una indennita' mensile forfettaria, il
cui massimo ammontare e' stabilito con il Regolamento di cui all'art.
12. 
    2. Per i partecipanti ai percorsi formativi di  cui  all'art.  3,
comma 2, la borsa di rientro si cumula con  la  borsa  di  formazione
internazionale prevista dall'art. 7.