Art. 11 
 
           Organizzazione delle attivita' di informazione 
                    e comunicazione istituzionale 
 
    1. La Regione articola la propria  attivita'  di  informazione  e
comunicazione  istituzionale   attraverso   le   apposite   Direzioni
competenti  costituite,  rispettivamente,  presso  la  Giunta  e   il
Consiglio regionale. 
    2. In conformita'  con  la  normativa  regionale  in  materia  di
organizzazione degli uffici e ordinamento del personale regionale, la
progettazione, programmazione  e  realizzazione  delle  attivita'  di
comunicazione e informazione in forma multimediale, con  strumenti  e
modalita' in grado di agire in tempo reale  su  diverse  piattaforme,
sono  attuate  attraverso  strutture   operanti   all'interno   delle
Direzioni di cui al comma 1. 
    3. E' demandato alla Giunta e al Consiglio regionale, nell'ambito
delle rispettive competenze, il compito di costituire e aggiornare le
strutture di comunicazione secondo quanto  previsto  dalla  legge  n.
150/2000. 
    4. Per la composizione degli uffici stampa  previsti  all'art.  9
della legge n. 150/2000 operanti nelle Direzioni di cui al  comma  1,
la Giunta ed il Consiglio regionale, nel  rispetto  delle  rispettive
autonomie regolamentari in materia di organizzazione degli  uffici  e
di ordinamento del personale, si avvalgono  di  giornalisti  iscritti
all'albo nazionale di categoria. 
    5. In conformita' con quanto previsto dalla normativa nazionale e
regionale in materia contrattuale, e' demandata a specifica normativa
di settore, la  determinazione  in  ordine  alla  applicabilita'  del
contratto nazionale  giornalistico  al  personale  dirigenziale  e  a
quello  di  categoria  immediatamente  inferiore,  che  sia  iscritto
all'ordine dei giornalisti e che sia  assegnato  agli  uffici  stampa
della Giunta e del Consiglio regionale.