Art. 11 Organizzazione delle attivita' di informazione e comunicazione istituzionale 1. La Regione articola la propria attivita' di informazione e comunicazione istituzionale attraverso le apposite Direzioni competenti costituite, rispettivamente, presso la Giunta e il Consiglio regionale. 2. In conformita' con la normativa regionale in materia di organizzazione degli uffici e ordinamento del personale regionale, la progettazione, programmazione e realizzazione delle attivita' di comunicazione e informazione in forma multimediale, con strumenti e modalita' in grado di agire in tempo reale su diverse piattaforme, sono attuate attraverso strutture operanti all'interno delle Direzioni di cui al comma 1. 3. E' demandato alla Giunta e al Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, il compito di costituire e aggiornare le strutture di comunicazione secondo quanto previsto dalla legge n. 150/2000. 4. Per la composizione degli uffici stampa previsti all'art. 9 della legge n. 150/2000 operanti nelle Direzioni di cui al comma 1, la Giunta ed il Consiglio regionale, nel rispetto delle rispettive autonomie regolamentari in materia di organizzazione degli uffici e di ordinamento del personale, si avvalgono di giornalisti iscritti all'albo nazionale di categoria. 5. In conformita' con quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia contrattuale, e' demandata a specifica normativa di settore, la determinazione in ordine alla applicabilita' del contratto nazionale giornalistico al personale dirigenziale e a quello di categoria immediatamente inferiore, che sia iscritto all'ordine dei giornalisti e che sia assegnato agli uffici stampa della Giunta e del Consiglio regionale.