Art. 12 Portavoce 1. I Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale hanno la facolta', rispettivamente, di avvalersi, per l'intera durata del proprio mamdato, del portavoce di cui all'art. 7 della legge n. 150/2000, anche esterno all'amministrazione, con compiti di collaborazione diretta e supporto all'attivita' di comunicazione politica. 2. Ai portavoce competono i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione e con i soggetti politici ed economici. 3. I portavoce sono scelti in base ad un rapporto fiduciario e non possono, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita' nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. 4. Il relativo contratto a tempo determinato di diritto privato e' rinnovabile e revocabile, e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica dell'organo politico. Il trattamento economico lordo non puo' essere superiore a quello spettante ai dirigenti regionali. 5. L'incarico di portavoce non costituisce titolo valutabile nelle selezioni bandite dalla Regione.