Art. 12 
 
                              Portavoce 
 
    1. I Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale  hanno  la
facolta', rispettivamente, di  avvalersi,  per  l'intera  durata  del
proprio mamdato, del portavoce di cui  all'art.  7  della   legge  n.
150/2000,  anche  esterno   all'amministrazione,   con   compiti   di
collaborazione diretta  e  supporto  all'attivita'  di  comunicazione
politica.  
    2.   Ai   portavoce   competono   i   rapporti    di    carattere
politico-istituzionale  con  gli  organi  di  informazione  e  con  i
soggetti politici ed economici. 
    3. I portavoce sono scelti in base ad un  rapporto  fiduciario  e
non possono, per tutta la durata del  relativo  incarico,  esercitare
attivita' nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della  stampa
e delle relazioni pubbliche. 
    4. Il relativo contratto a tempo determinato di  diritto  privato
e'  rinnovabile  e  revocabile,  e  si  risolve  di  diritto  con  la
cessazione  dalla  carica  dell'organo   politico.   Il   trattamento
economico lordo non puo'  essere  superiore  a  quello  spettante  ai
dirigenti regionali. 
    5. L'incarico di  portavoce  non  costituisce  titolo  valutabile
nelle selezioni bandite dalla Regione.