Art. 13 
 
       Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato 
 
    1. Gli atti emanati in  applicazione  della  presente  legge  che
prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di  Stato,
ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformita'
a quanto previsto  dai  regolamenti  comunitari  di  esenzione,  sono
oggetto di notifica ai sensi degli art. 87 e 88 del Trattato.