Art. 14 Piano degli interventi 1. La Giunta regionale predispone, a cadenza biennale, il piano degli interventi di cui al capo III e della ripartizione delle risorse e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale. 2. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente commissione consiliare, che esprime parere entro trenta giorni, il piano della comunicazione istituzionale relativo alle attivita' di cui all'art. 9, fatta salva la necessita' di consentire interventi di comunicazione resi urgenti da esigenze successivamente sopravvenute.