Art. 14 
 
                       Piano degli interventi 
 
    1. La Giunta regionale predispone, a cadenza biennale,  il  piano
degli interventi di cui  al  capo  III  e  della  ripartizione  delle
risorse e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale. 
    2. La  Giunta  regionale  presenta  annualmente  alla  competente
commissione consiliare, che esprime parere entro  trenta  giorni,  il
piano della comunicazione istituzionale relativo  alle  attivita'  di
cui all'art. 9, fatta salva la necessita' di consentire interventi di
comunicazione resi urgenti da esigenze successivamente sopravvenute.