Art. 2 Oggetto 1. La Regione, in collaborazione con gli enti locali e nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, persegue le finalita' di cui all'art. 1 con interventi diretti a favorire: a) la formazione di un sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilita'; b) l'introduzione di innovazioni tecnologiche nei sistemi di comunicazione, con investimenti nelle infrastrutture e con l'offerta di servizi che rendano possibile la condivisione e la convergenza multimediale dei prodotti editoriali nel quadro delle tendenze alla digitalizzazione; c) lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione con strumenti flessibili di intervento e con provvedimenti di sostegno alle imprese editoriali aventi sede legale e operanti in Piemonte, di seguito denominate «imprese editoriali locali», che ne rafforzino la competitivita' e sviluppino l'occupazione e la professionalita'; d) la promozione delle campagne di comunicazione su temi di grande rilevanza civile e sociale; e) la conoscenza del Piemonte e della sua identita' a livello nazionale e internazionale; f) l'informazione e la comunicazione sull'Unione europea in ambito regionale; g) la costante interazione comunicativa con le comunita' piemontesi residenti all'estero; h) la dotazione di strumenti di conoscenza e aggiornamento relativi al cambiamento dei sistemi mediali e all'andamento dei flussi di comunicazione in entrata e in uscita, con la sperimentazione di piattaforme e applicativi editoriali, e con la costruzione o l'adozione di sistemi aperti di archiviazione e documentazione, i quali consentano la massima fruibilita' e accessibilita' pubblica dei prodotti informativi.