Art. 2 
 
                               Oggetto 
 
    1. La Regione, in  collaborazione  con  gli  enti  locali  e  nel
rispetto  dei  principi   di   sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza, persegue le finalita' di cui all'art. 1  con  interventi
diretti a favorire: 
      a) la formazione di un sistema integrato delle comunicazioni di
pubblica utilita'; 
      b) l'introduzione di innovazioni tecnologiche  nei  sistemi  di
comunicazione, con investimenti nelle infrastrutture e con  l'offerta
di servizi che rendano possibile la  condivisione  e  la  convergenza
multimediale dei prodotti editoriali nel quadro delle  tendenze  alla
digitalizzazione; 
      c) lo sviluppo equilibrato del mercato della comunicazione  con
strumenti flessibili di intervento e con  provvedimenti  di  sostegno
alle imprese editoriali aventi sede legale e operanti in Piemonte, di
seguito denominate «imprese editoriali locali», che ne rafforzino  la
competitivita' e sviluppino l'occupazione e la professionalita'; 
      d) la promozione delle campagne di  comunicazione  su  temi  di
grande rilevanza civile e sociale; 
      e) la conoscenza del Piemonte e della sua identita'  a  livello
nazionale e internazionale; 
      f) l'informazione e la  comunicazione  sull'Unione  europea  in
ambito regionale; 
      g)  la  costante  interazione  comunicativa  con  le  comunita'
piemontesi residenti all'estero; 
      h) la dotazione di  strumenti  di  conoscenza  e  aggiornamento
relativi al cambiamento  dei  sistemi  mediali  e  all'andamento  dei
flussi  di  comunicazione  in   entrata   e   in   uscita,   con   la
sperimentazione di piattaforme e applicativi  editoriali,  e  con  la
costruzione  o  l'adozione  di  sistemi  aperti  di  archiviazione  e
documentazione,  i  quali  consentano  la   massima   fruibilita'   e
accessibilita' pubblica dei prodotti informativi.