Art. 3 Criteri generali 1. Ai fini della presente legge, per «sistema integrato delle comunicazioni» si intende il settore che comprende le seguenti attivita': a) editoria fruibile attraverso internet; b) radio e televisione; c) cinema; d) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; e) sponsorizzazioni. 2. Per la promozione del sistema integrato delle comunicazioni di pubblica utilita', la Regione sostiene iniziative di collaborazione e cooperazione fra gli enti locali che favoriscano, sviluppino o qualifichino la propria attivita' di informazione, comunicazione e relazione con il pubblico. 3. La Regione sostiene, inoltre, la realizzazione di progetti di informazione e comunicazione atti a sviluppare il pluralismo e la partecipazione, proposti da soggetti pubblici o privati, non aventi finalita' di lucro, operanti sul territorio regionale. 4. Le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3 sono disciplinate con apposito regolamento di Giunta, da adottarsi, sentito il parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto sulla base dei seguenti criteri: a) preferenza delle iniziative volte a consentire la fruizione dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti; b) attenzione per i progetti e i programmi di comunicazione che favoriscano l'integrazione sociale e civile delle minoranze etniche; c) agevolazione delle iniziative dedicate a informare e comunicare sulle pari opportunita'. 5. Il regolamento di cui al comma 4 disciplina i contenuti tecnici, i beneficiari ed i requisiti d'accesso e le procedure attuative degli strumenti d'intervento.