Art. 3 
 
                          Criteri generali 
 
    1. Ai fini della presente legge,  per  «sistema  integrato  delle
comunicazioni» si  intende  il  settore  che  comprende  le  seguenti
attivita': 
      a) editoria fruibile attraverso internet; 
      b) radio e televisione; 
      c) cinema; 
      d) iniziative di comunicazione di prodotti e servizi; 
      e) sponsorizzazioni. 
    2. Per la promozione del sistema integrato delle comunicazioni di
pubblica utilita', la Regione sostiene iniziative di collaborazione e
cooperazione fra  gli  enti  locali  che  favoriscano,  sviluppino  o
qualifichino la propria attivita' di  informazione,  comunicazione  e
relazione con il pubblico. 
    3. La Regione sostiene, inoltre, la realizzazione di progetti  di
informazione e comunicazione atti a sviluppare  il  pluralismo  e  la
partecipazione, proposti da soggetti pubblici o privati,  non  aventi
finalita' di lucro, operanti sul territorio regionale. 
    4. Le forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi di
cui ai commi 2 e 3 sono  disciplinate  con  apposito  regolamento  di
Giunta, da adottarsi, sentito il parere della competente  commissione
consiliare, ai sensi  dell'art.  27  dello  Statuto  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
      a) preferenza delle iniziative volte a consentire la  fruizione
dell'informazione da parte dei cittadini non vedenti e non udenti; 
      b) attenzione per i progetti e i programmi di comunicazione che
favoriscano l'integrazione sociale e civile delle minoranze etniche; 
      c)  agevolazione  delle  iniziative  dedicate  a  informare   e
comunicare sulle pari opportunita'. 
    5. Il regolamento di  cui  al  comma  4  disciplina  i  contenuti
tecnici, i beneficiari  ed  i  requisiti  d'accesso  e  le  procedure
attuative degli strumenti d'intervento.