Art. 4 
 
                          Principi generali 
 
    1. Gli interventi di cui al  presente  capo  hanno  lo  scopo  di
favorire la competitivita' economica e gli investimenti finalizzati a
innovazioni tecnologiche, al miglioramento degli standard di qualita'
dell'informazione  e  della  comunicazione,  al  miglioramento  della
qualificazione professionale e all'incremento dell'occupazione. 
    2. Fatto salvo il divieto di costituzione di posizioni  dominanti
nei singoli mercati che compongono il sistema delle comunicazioni, le
forme di sostegno volte all'attivazione degli interventi previsti  al
comma 1 sono disciplinate con apposito regolamento di Giunta, sentito
il parere della competente commissione consiliare,  da  adottarsi  ai
sensi  dell'articolo  27  dello  Statuto,  sulla  base  dei  seguenti
principi generali: 
      a) agevolare in via prioritaria il passaggio dall'analogico  al
digitale,  la  convergenza  tecnologica,  la  fruibilita'  in  logica
multicanale dei prodotti editoriali; 
      b)  favorire  i  progetti  volti  all'aumento  di   occupazione
giovanile e femminile, le iniziative  volte  a  dare  una  dimensione
europea  alle  notizie  e  ai  servizi   giornalistici   locali,   la
progettazione e realizzazione di notiziari e servizi per non  vedenti
e non udenti; 
      c)  sostenere  le  tendenze  all'affermarsi   di   sistemi   di
trasmissione radiotelevisiva via internet (IpTv e web radio), per  la
loro ricaduta sul sistema della comunicazione di prossimita',  specie
nel campo  dell'uso  dei  servizi  sociali,  della  sanita'  e  della
comunicazione d'emergenza; 
      d) incoraggiare,  nell'ambito  della  tutela  della  proprieta'
intellettuale, la diffusione di modalita'  ispirate  ai  principi  di
condivisione di contenuti culturali e della conoscenza; 
      e) favorire le  forme  di  aggregazione  editoriale  attraverso
accordi, consorzi e altre forme associative e di intesa, per  mettere
le imprese in grado di gestire in comune impianti di messa  in  onda,
strutture amministrative di logistica aziendale, trasmissione di dati
per  conto  proprio  e  per  conto  terzi,  strutture  redazionali  e
modalita' di produzione e diffusione di contenuti; 
      f) sostenere  la  costruzione  di  reti  di  eminenti  su  base
regionale, che siano attivabili periodicamente in occasione di eventi
di impatto particolare e che richiedono una diffusione  capillare  di
segnali e messaggi sul  territorio,  sia  a  fini  di  promozione  di
manifestazioni  di  grande  rilievo,  che  di  prevenzione  e  difesa
sociale; 
      g) sostenere  la  diffusione  di  nuovi  sistemi  di  ricezione
digitale e tipi avanzati di decoder, incentivandone  l'uso  da  parte
del pubblico; 
      h) promuovere i prodotti editoriali di qualita'  sui  periodici
locali d'informazione, sulle emittenti radiotelevisive  piemontesi  e
sulle testate on line; 
      i) sostenere gli abbonamenti alle agenzie di stampa che abbiano
copertura  nazionale,  regionale,  o  almeno  interprovinciale,   per
garantire un flusso continuo di notizie alle redazioni giornalistiche
delle emittenti radiotelevisive locali e alle testate on line; 
      l) promuovere la progettazione e realizzazione di nuovi formati
di  notiziario  e  programmi  di  comunicazione  di  prossimita'   di
interesse  regionale,   favorendone   la   fruizione   in   modalita'
multicanale; 
      m) agevolare la costruzione di piattaforme e sistemi editoriali
che consentano l'archiviazione,  indicizzazione  e  condivisione  dei
contenuti informativi multimediali, ai fini della loro valorizzazione
culturale e di mercato; 
      n)  favorire  la  produzione  e  la  diffusione  di   notiziari
radiotelevisivi su base locale; 
      o)  favorire   e   sostenere   la   produzione   di   programmi
specificamente dedicati  ai  minori  e  al  pubblico  giovanile,  ivi
compresi prodotti di informazione locale.