Art. 5 Beneficiari 1. Sono destinatari degli interventi di cui all'art. 4, le emittenti radiotelevisive locali e le testate giornalistiche edite unicamente sulla rete internet che operano in Piemonte e che producono e diffondono informazione e format giornalistici di carattere locale con frequenza quotidiana. 2. Si considera operante in Piemonte l'emittente la cui sede legale e la sede operativa principale di messa in onda del segnale radiotelevisivo, oppure di distribuzione delle informazioni in rete, sia ubicata nel territorio regionale e il cui segnale sia diffuso sul territorio di almeno due province. 3. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui all'articolo 4 le emittenti radiotelevisive locali che presentino i seguenti requisiti: a) essere iscritte da almeno due anni presso il tribunale del luogo in cui hanno sede legale e al registro degli operatori della comunicazione tenuto presso il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.re.com.), ai sensi della legge regionale in materia; b) aver aderito ai codici di autoregolamentazione attualmente vigenti; c) non aver carattere di televendita, ne' superare i limiti previsti dalla normativa vigente per la pubblicita' radiotelevisiva; d) aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle fasce orarie di massimo ascolto, programmi informativi autoprodotti su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali di rilevanza locale; e) applicare ai propri dipendenti uno dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il settore imprese radiotelevisive private; f) avere un organico redazionale in cui i lavoratori assunti con contratti atipici non superino il 30 per cento del totale; g) avere un organico redazionale che comprenda almeno due iscritti all'ordine dei giornalisti in qualita' di professionisti o pubblicisti, con contratto a tempo pieno e indeterminato nel caso di emittenti televisive, ovvero almeno un pubblicista o un professionista, anche con contratto a tempo parziale, purche' indeterminato, nel caso di radio locali e per i mezzi d'informazione editi unicamente sulla rete internet. 4. Con regolamento di Giunta da adottarsi, sentito il parere della competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto, sono disciplinati in dettaglio i requisiti d'accesso e le procedure attuative per l'ammissione alle forme di sostegno.