Art. 5 
 
                             Beneficiari 
 
    1. Sono destinatari  degli  interventi  di  cui  all'art.  4,  le
emittenti radiotelevisive locali e le  testate  giornalistiche  edite
unicamente  sulla  rete  internet  che  operano  in  Piemonte  e  che
producono  e  diffondono  informazione  e  format  giornalistici   di
carattere locale con frequenza quotidiana. 
    2. Si considera operante in  Piemonte  l'emittente  la  cui  sede
legale e la sede operativa principale di messa in  onda  del  segnale
radiotelevisivo, oppure di distribuzione delle informazioni in  rete,
sia ubicata nel territorio regionale e il cui segnale sia diffuso sul
territorio di almeno due province. 
    3. Beneficiano degli interventi di sostegno di cui all'articolo 4
le  emittenti  radiotelevisive  locali  che  presentino  i   seguenti
requisiti: 
      a) essere iscritte da almeno due anni presso il  tribunale  del
luogo in cui hanno sede legale e al registro  degli  operatori  della
comunicazione  tenuto   presso   il   Comitato   Regionale   per   le
Comunicazioni  (Co.re.com.),  ai  sensi  della  legge  regionale   in
materia; 
      b) aver aderito ai codici di  autoregolamentazione  attualmente
vigenti; 
      c) non aver carattere di televendita,  ne'  superare  i  limiti
previsti dalla normativa vigente per la pubblicita' radiotelevisiva; 
      d) aver trasmesso nell'anno precedente, quotidianamente e nelle
fasce orarie di massimo ascolto, programmi  informativi  autoprodotti
su avvenimenti di cronaca, politici, religiosi,  economici,  sociali,
sindacali o culturali di rilevanza locale; 
      e) applicare ai propri dipendenti uno dei contratti  collettivi
nazionali di lavoro per il settore imprese radiotelevisive private; 
      f) avere un organico redazionale in cui  i  lavoratori  assunti
con contratti atipici non superino il 30 per cento del totale; 
      g) avere un  organico  redazionale  che  comprenda  almeno  due
iscritti all'ordine dei giornalisti in qualita' di  professionisti  o
pubblicisti, con contratto a tempo pieno e indeterminato nel caso  di
emittenti   televisive,   ovvero   almeno   un   pubblicista   o   un
professionista,  anche  con  contratto  a  tempo  parziale,   purche'
indeterminato, nel caso di radio locali e per i mezzi  d'informazione
editi unicamente sulla rete internet. 
    4. Con regolamento di Giunta  da  adottarsi,  sentito  il  parere
della competente commissione consiliare, ai sensi dell'art. 27  dello
Statuto, sono disciplinati in dettaglio i requisiti  d'accesso  e  le
procedure attuative per l'ammissione alle forme di sostegno.