Art. 6 Strumenti di intervento 1. Per l'attivazione degli interventi di cui all'art. 4, la Regione si avvale dei seguenti strumenti: a) convenzioni e contratti con le societa' di telecomunicazione e con la societa' concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione; b) agevolazioni, offerte di servizio ed erogazione di contributi in conto capitale e in conto interessi; c) concessione di garanzie sussidiarie, a fronte di operazioni di finanziamento e locazione finanziaria; d) messa a disposizione di piattaforme idonee; e) finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento; f) iniziative premiali rivolte ai giovani, borse di studio e stages finalizzati al miglioramento degli standard di qualita' e alla progettazione e realizzazione di nuovi formati d'informazione e comunicazione; g) studi e ricerche volti ad offrire piattaforme editoriali e applicativi di interconnessione e fornire dati utili sui flussi di comunicazione e sulle tendenze del mercato.