Art. 6 
 
                       Strumenti di intervento 
 
    1. Per l'attivazione degli  interventi  di  cui  all'art.  4,  la
Regione si avvale dei seguenti strumenti: 
      a) convenzioni e contratti con le societa' di telecomunicazione
e con la societa' concessionaria del servizio  pubblico  generale  di
radiodiffusione; 
      b)  agevolazioni,  offerte  di  servizio   ed   erogazione   di
contributi in conto capitale e in conto interessi; 
      c) concessione di garanzie sussidiarie, a fronte di  operazioni
di finanziamento e locazione finanziaria; 
      d) messa a disposizione di piattaforme idonee; 
      e) finanziamento di corsi di formazione e aggiornamento; 
      f) iniziative premiali rivolte ai giovani, borse  di  studio  e
stages finalizzati al miglioramento degli standard di qualita' e alla
progettazione e  realizzazione  di  nuovi  formati  d'informazione  e
comunicazione; 
      g) studi e ricerche volti ad offrire piattaforme  editoriali  e
applicativi di interconnessione e fornire dati utili  sui  flussi  di
comunicazione e sulle tendenze del mercato.