Art. 8 Rapporti con il servizio pubblico radiotelevisivo 1. La Regione, previa intesa con il Ministero dello sviluppo economico, provvede a stipulare con la societa' concessionaria del servizio pubblico generale di radiodiffusione, i contratti di servizio pubblico previsti dall'art. 46 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico della radiotelevisione). 2. Al fine di attuare i contratti di cui al comma 1, nel rispetto della liberta' di iniziativa economica della societa' concessionaria, anche con riguardo alla determinazione dell'organizzazione dell'impresa, nonche' nel rispetto dell'unita' giuridica ed economica dello Stato e del principio di perequazione, la Giunta regionale e' autorizzata a promuovere intese con il Ministero dello sviluppo economico volte a definire l'utilizzo di quota parte del canone di abbonamento RAI corrisposto dai cittadini piemontesi, nel rispetto dei criteri generali approvati dal Consiglio regionale su proposta della Giunta medesima.