Art. 8 
 
          Rapporti con il servizio pubblico radiotelevisivo 
 
    1. La Regione, previa intesa  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, provvede a stipulare con la  societa'  concessionaria  del
servizio  pubblico  generale  di  radiodiffusione,  i  contratti   di
servizio pubblico previsti dall'art. 46 del  decreto  legislativo  31
luglio 2005, n. 177 (Testo Unico della radiotelevisione). 
    2. Al fine di attuare i contratti di cui al comma 1, nel rispetto
della liberta' di iniziativa economica della societa' concessionaria,
anche   con   riguardo   alla   determinazione    dell'organizzazione
dell'impresa, nonche' nel rispetto dell'unita' giuridica ed economica
dello Stato e del principio di perequazione, la Giunta  regionale  e'
autorizzata a promuovere  intese  con  il  Ministero  dello  sviluppo
economico volte a definire l'utilizzo di quota parte  del  canone  di
abbonamento RAI corrisposto dai cittadini  piemontesi,  nel  rispetto
dei criteri generali approvati dal Consiglio  regionale  su  proposta
della Giunta medesima.