Art. 9 Attivita' di comunicazione istituzionale 1. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali e in conformita' ai comportamenti richiesti dalle carte deontologiche, sono considerate attivita' di informazione e di comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione per realizzare servizi di: a) informazione nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa attraverso stampa, audiovisivi, strumenti informatici e telematici; b) comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle organizzazioni sociali, agli enti ed organismi operanti sul territorio regionale o aventi relazioni stabili con la collettivita' regionale, alle associazioni dei piemontesi in Italia e all'estero; c) comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'organizzazione regionale. 2. La Giunta e il Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, organizzano attivita' di informazione e comunicazione al fine di: a) favorire la conoscenza delle disposizioni normative, delle procedure e delle attivita' regionali, assicurando la semplificazione del linguaggio e degli strumenti con cui la Regione si rivolge ai cittadini; b) informare i cittadini sulle opportunita' e i servizi offerti dalla Regione, garantendo i diritti d'informazione, accesso e intervento nei procedimenti amministrativi tramite la propria rete di sportelli, anche informatici o decentrati, recependo le domande di operatori e cittadini agli organi del governo regionale e gestendo le procedure di reclamo; c) programmare la distribuzione di pubblicita' istituzionale; d) mantenere relazioni esterne continuative con il tessuto associativo regionale nonche' con le istituzioni locali, nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'Unione europea e alle comunita' piemontesi residenti all'estero; e) gestire le relazioni con i media; f) rendere la comunicazione dell'amministrazione regionale un sistema integrato ed aperto alla massima interattivita' con i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio; g) favorire l'accesso ai canali e ai mezzi di comunicazione delle categorie sociali in condizioni di disabilita' e disagio; h) promuovere campagne di comunicazione sociale su temi di grande rilevanza civile ed etica; i) potenziare la comunicazione interna e la formazione e aggiornamento professionale del proprio personale, in collaborazione con gli altri enti locali e con l'Universita', oltre che con l'Ordine regionale dei giornalisti e l'Associazione Stampa Subalpina, per quanto attiene le attivita' formative rivolte ai giornalisti.