Art. 9 
 
              Attivita' di comunicazione istituzionale 
 
    1. Nel rispetto delle norme vigenti in tema di segreto di  Stato,
di segreto d'ufficio, di tutela della riservatezza dei dati personali
e   in   conformita'   ai   comportamenti   richiesti   dalle   carte
deontologiche,  sono  considerate  attivita'  di  informazione  e  di
comunicazione istituzionale quelle poste in essere dalla Regione  per
realizzare servizi di: 
      a) informazione nei confronti dei  mezzi  di  comunicazione  di
massa  attraverso  stampa,  audiovisivi,  strumenti   informatici   e
telematici; 
      b)   comunicazione   esterna   rivolta   ai   cittadini,   alle
organizzazioni  sociali,  agli  enti  ed   organismi   operanti   sul
territorio regionale o aventi relazioni stabili con la  collettivita'
regionale, alle associazioni dei piemontesi in Italia e all'estero; 
      c)     comunicazione     interna     realizzata     nell'ambito
dell'organizzazione regionale. 
    2.  La  Giunta  e  il  Consiglio  regionale,  nell'ambito   delle
rispettive  competenze,  organizzano  attivita'  di  informazione   e
comunicazione al fine di: 
      a) favorire la conoscenza delle disposizioni  normative,  delle
procedure e delle attivita' regionali, assicurando la semplificazione
del linguaggio e degli strumenti con cui la  Regione  si  rivolge  ai
cittadini; 
      b) informare i cittadini sulle opportunita' e i servizi offerti
dalla  Regione,  garantendo  i  diritti  d'informazione,  accesso   e
intervento nei procedimenti amministrativi tramite la propria rete di
sportelli, anche informatici o decentrati, recependo  le  domande  di
operatori e cittadini agli organi del governo regionale e gestendo le
procedure di reclamo; 
      c) programmare la distribuzione di pubblicita' istituzionale; 
      d) mantenere relazioni  esterne  continuative  con  il  tessuto
associativo regionale nonche' con le istituzioni locali, nazionali  e
internazionali, con particolare riferimento all'Unione europea e alle
comunita' piemontesi residenti all'estero; 
      e) gestire le relazioni con i media; 
      f) rendere la comunicazione dell'amministrazione  regionale  un
sistema  integrato  ed  aperto  alla  massima  interattivita'  con  i
soggetti pubblici e privati operanti sul territorio; 
      g) favorire l'accesso ai canali e  ai  mezzi  di  comunicazione
delle categorie sociali in condizioni di disabilita' e disagio; 
      h) promuovere campagne di  comunicazione  sociale  su  temi  di
grande rilevanza civile ed etica; 
      i) potenziare  la  comunicazione  interna  e  la  formazione  e
aggiornamento professionale del proprio personale, in  collaborazione
con gli altri enti locali e con l'Universita', oltre che con l'Ordine
regionale dei giornalisti  e  l'Associazione  Stampa  Subalpina,  per
quanto attiene le attivita' formative rivolte ai giornalisti.