Art. 10 Spazi recintati destinati alle deiezioni 1. La Regione Piemonte, ai fini dell'articolo 1 della presente legge, effettua un monitoraggio degli spazi recintati di libero accesso all'interno di giardini e parchi pubblici destinati alle deiezioni e all'espletamento delle funzioni corporali dei cani ed agisce perche' aumentino sensibilmente le aree destinate a tali scopi con la massima omogeneita' territoriale. 2. Per l'attuazione delle finalita' di cui al comma1, la Giunta regionale adotta, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento specifico, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.