Art. 10 
 
              Spazi recintati destinati alle deiezioni 
 
    1. La Regione Piemonte, ai fini dell'articolo  1  della  presente
legge, effettua un  monitoraggio  degli  spazi  recintati  di  libero
accesso all'interno di giardini  e  parchi  pubblici  destinati  alle
deiezioni e all'espletamento delle funzioni  corporali  dei  cani  ed
agisce perche' aumentino sensibilmente le aree destinate a tali scopi
con la massima omogeneita' territoriale. 
    2. Per l'attuazione delle finalita' di cui al comma1,  la  Giunta
regionale adotta, entro centottanta  giorni  dall'entrata  in  vigore
della  presente  legge,  un  regolamento  specifico,  previo   parere
obbligatorio della commissione consiliare competente.