Art. 11 Disposizioni finali 1. Per l'atuazione della presente legge nel biennio 2010-2011 alla spesa complessiva di 100.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, il cui stanziamento e' iscritto nell'ambito dell'unita' previsionale di base (UPB) DB20021 del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalita' previste dall'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n.7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 matrzo 2003, n. 3 (Legge finanziaria per l'anno 2003). 2. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 8 sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito della UPB DB0902.