Art. 11 
 
                         Disposizioni finali 
 
    1. Per l'atuazione della presente  legge  nel  biennio  2010-2011
alla spesa complessiva  di  100.000,00  euro  per  ciascun  anno,  in
termini di competenza, il cui stanziamento  e'  iscritto  nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di  base  (UPB)   DB20021   del   bilancio
pluriennale per gli anni 2009-2011,  si  fa  fronte  con  le  risorse
finanziarie individuate secondo le  modalita'  previste  dall'art.  8
della legge regionale 11  aprile  2001,  n.7  (Ordinamento  contabile
della Regione Piemonte) e dall'art. 30 della legge regionale 4 matrzo
2003, n. 3 (Legge finanziaria per l'anno 2003). 
    2. Le somme riscosse a seguito dell'applicazione  delle  sanzioni
amministrative di cui all'art.  8  sono  introitate  nello  stato  di
previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito della  UPB
DB0902.