Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
    1. Si  definisce  «cane  ad  aggressivita'  non  controllata»  il
soggetto che lede o  che  inequivocabilmente  attenta  all'integrita'
fisica di una persona o di altri animali attraverso un  comportamento
aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale. 
    2. Si definisce «detentore» il proprietario del cane o chi  abbia
accettato di occuparsene, responsabile della sua  salute  e  del  suo
benessere. 
    3.  Si  definisce   «addestratore   cinofilo»,   ai   sensi   del
disciplinare degli addestratori cinofili e  dei  valutatori  cinofili
approvato con decreto del  direttore  generale  del  Ministero  delle
politiche  agricole  e  forestali  dell'8  marzo  2005,  il   tecnico
abilitato: 
      a) ad educare i cani  ed  a  prepararli  al  superamento  delle
verifiche zootecniche previste dalle differenti prove  di  lavoro  in
modo  da  esaltarne  le  specifiche  qualita'  naturali   a   seconda
dell'impiego e della loro affidabilita'; 
      b) ad impartire insegnamenti aventi la finalita' di favorire la
convivenza tra  uomo  e  cane,  l'inserimento  del  cane  nella  vita
sociale,   sviluppandone   le   capacita'   di    apprendimento    ed
indirizzandole verso l'impiego specifico di ciascuna razza; 
      c) a migliorare la responsabilizzazione dei  proprietari  nella
gestione dei loro cani con insegnamenti  finalizzati  all'ottenimento
di affidabilita', equilibrio e docilita' dei cani medesimi. 
    4. Si definisce «valutatore cinofilo», ai sensi del  disciplinare
di cui al comma 3, l'esperto abilitato a  valutare,  attraverso  test
comportamentali, il controllo  dell'affidabilita'  e  dell'equilibrio
psichico dei cani.