Art. 2 Definizioni 1. Si definisce «cane ad aggressivita' non controllata» il soggetto che lede o che inequivocabilmente attenta all'integrita' fisica di una persona o di altri animali attraverso un comportamento aggressivo non controllato dal proprietario o detentore dell'animale. 2. Si definisce «detentore» il proprietario del cane o chi abbia accettato di occuparsene, responsabile della sua salute e del suo benessere. 3. Si definisce «addestratore cinofilo», ai sensi del disciplinare degli addestratori cinofili e dei valutatori cinofili approvato con decreto del direttore generale del Ministero delle politiche agricole e forestali dell'8 marzo 2005, il tecnico abilitato: a) ad educare i cani ed a prepararli al superamento delle verifiche zootecniche previste dalle differenti prove di lavoro in modo da esaltarne le specifiche qualita' naturali a seconda dell'impiego e della loro affidabilita'; b) ad impartire insegnamenti aventi la finalita' di favorire la convivenza tra uomo e cane, l'inserimento del cane nella vita sociale, sviluppandone le capacita' di apprendimento ed indirizzandole verso l'impiego specifico di ciascuna razza; c) a migliorare la responsabilizzazione dei proprietari nella gestione dei loro cani con insegnamenti finalizzati all'ottenimento di affidabilita', equilibrio e docilita' dei cani medesimi. 4. Si definisce «valutatore cinofilo», ai sensi del disciplinare di cui al comma 3, l'esperto abilitato a valutare, attraverso test comportamentali, il controllo dell'affidabilita' e dell'equilibrio psichico dei cani.