Art. 3 
 
                               Divieti 
 
    1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione
europea per la protezione degli animali da compagnia del 13  novembre
1987, sono vietati su tutto il territorio  regionale  gli  interventi
chirurgici  destinati  a  modificare  l'aspetto  di  un  animale   da
compagnia  o  finalizzati  ad  altri  scopi  non   curativi   e,   in
particolare: 
      a) la recisione delle corde vocali; 
      b) il taglio delle orecchie; 
      c)  il  taglio  della  coda,  fatta  eccezione   per   i   cani
appartenenti alle razze canine  riconosciute  presso  la  Federazione
cinologica internazionale con caudotomia prevista dallo standard.  Il
taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato
da  un  medico  veterinario,  entro  la  prima  settimana   di   vita
dell'animale. 
    2. Il divieto opera nei confronti dei cani randagi, liberi  e  di
proprieta',  fatti  salvi  straordinari  interventi  non  di   natura
estetica resi necessari da gravi situazioni di salute degli animali. 
    3. Le gravi condizioni di salute di cui al comma 2 sono attestate
per iscritto dal veterinario che effettua  l'operazione  e  copia  di
tale attestazione e' inviata  al  servizio  veterinario  dell'azienda
sanitaria locale competente  per  territorio  ai  fini  dei  relativi
controlli. 
    4. E' vietata altresi': 
      a) la detenzione presso la propria dimora di cani  che  abbiano
subito  le  mutilazioni  vietate  dal  comma  1;  in  via  di   prima
applicazione potranno essere detenuti  i  cani  mutilati  di  cui  si
dimostri l'acquisto della proprieta' in data antecedente  all'entrata
in vigore della presente legge; 
      b) la vendita o la cessione a  qualsiasi  titolo  di  cani  che
abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1; 
      c) l'esposizione di cani  che  abbiano  subito  le  mutilazioni
vietate dal comma  I  successivamente  all'entrata  in  vigore  della
presente legge. 
    5. I divieti di cui al comma  4  non  si  applicano  in  caso  di
detenzione  che  deriva   dalla   cessione   effettuata   da   canili
ufficialmente autorizzati.