Art. 3 Divieti 1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 13 novembre 1987, sono vietati su tutto il territorio regionale gli interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto di un animale da compagnia o finalizzati ad altri scopi non curativi e, in particolare: a) la recisione delle corde vocali; b) il taglio delle orecchie; c) il taglio della coda, fatta eccezione per i cani appartenenti alle razze canine riconosciute presso la Federazione cinologica internazionale con caudotomia prevista dallo standard. Il taglio della coda, ove consentito, deve essere eseguito e certificato da un medico veterinario, entro la prima settimana di vita dell'animale. 2. Il divieto opera nei confronti dei cani randagi, liberi e di proprieta', fatti salvi straordinari interventi non di natura estetica resi necessari da gravi situazioni di salute degli animali. 3. Le gravi condizioni di salute di cui al comma 2 sono attestate per iscritto dal veterinario che effettua l'operazione e copia di tale attestazione e' inviata al servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio ai fini dei relativi controlli. 4. E' vietata altresi': a) la detenzione presso la propria dimora di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1; in via di prima applicazione potranno essere detenuti i cani mutilati di cui si dimostri l'acquisto della proprieta' in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge; b) la vendita o la cessione a qualsiasi titolo di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma 1; c) l'esposizione di cani che abbiano subito le mutilazioni vietate dal comma I successivamente all'entrata in vigore della presente legge. 5. I divieti di cui al comma 4 non si applicano in caso di detenzione che deriva dalla cessione effettuata da canili ufficialmente autorizzati.