Art. 4 
 
                  Comitato regionale di valutazione 
                e controllo sull'aggressivita' canina 
 
    1. E' istituito  presso  l'Assessorato  regionale  competente  in
materia di tutela della salute il Comitato regionale di valutazione e
controllo sull'aggressivita' canina, composto da: 
      a) il responsabile  della  struttura  regionale  competente  in
materia di tutela  della  salute  o  suo  delegato  con  funzioni  di
Presidente; 
      b)  due  medici  veterinari  comportamentalisti  di   cui   uno
designato dagli  ordini  provinciali  e  uno  in  rappresentanza  dei
servizi veterinari delle ASL; 
      c)  due  rappresentanti  dell'Ente  Nazionale  della  Cinofilia
Italiana (ENCI) del Piemonte; 
      d) due  rappresentanti  delle  organizzazioni  di  volontariato
operanti  nel  campo  della   tutela   degli   animali   maggiormente
rappresentativi in ambito regionale. 
    2. Le aziende  sanitarie  inviano  al  Comitato,  entro  il  mese
successivo alla fine di ogni semestre, i dati regionali relativi alle
morsicature canine rivolte all'uomo, aggiornati al 30 giugno e al  31
dicembre. Entro il mese di gennaio di ogni anno e' altresi' trasmesso
al Comitato l'estratto informatizzato dell'anagrafe canina aggiornato
al 31 dicembre dell'anno precedente. 
    3. Il  Comitato  elabora  i  dati  ricevuti  e,  entro  il  primo
trimestre dell'anno successivo, invia alle aziende sanitarie  e  agli
altri  enti  competenti  in  materia  una  relazione  in   cui   sono
identificati  i  profili  di  rischio  dei  cani  gestiti   in   modo
potenzialmente  pericoloso,  individuati  in  base  ai   dati   delle
morsicature rilevate nonche' ad ulteriori particolari  configurazioni
di rischio.