Art. 4 Comitato regionale di valutazione e controllo sull'aggressivita' canina 1. E' istituito presso l'Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute il Comitato regionale di valutazione e controllo sull'aggressivita' canina, composto da: a) il responsabile della struttura regionale competente in materia di tutela della salute o suo delegato con funzioni di Presidente; b) due medici veterinari comportamentalisti di cui uno designato dagli ordini provinciali e uno in rappresentanza dei servizi veterinari delle ASL; c) due rappresentanti dell'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI) del Piemonte; d) due rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel campo della tutela degli animali maggiormente rappresentativi in ambito regionale. 2. Le aziende sanitarie inviano al Comitato, entro il mese successivo alla fine di ogni semestre, i dati regionali relativi alle morsicature canine rivolte all'uomo, aggiornati al 30 giugno e al 31 dicembre. Entro il mese di gennaio di ogni anno e' altresi' trasmesso al Comitato l'estratto informatizzato dell'anagrafe canina aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente. 3. Il Comitato elabora i dati ricevuti e, entro il primo trimestre dell'anno successivo, invia alle aziende sanitarie e agli altri enti competenti in materia una relazione in cui sono identificati i profili di rischio dei cani gestiti in modo potenzialmente pericoloso, individuati in base ai dati delle morsicature rilevate nonche' ad ulteriori particolari configurazioni di rischio.