Art. 5 
 
                  Obblighi per i detentori di cani 
                  ad aggressivita' non controllata 
 
    1. Il detentore di  cani  ad  aggressivita'  non  controllata  ha
l'obbligo di vigilare con  particolare  attenzione  sulla  detenzione
degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone,
ottemperando alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3  e  6  nonche'  a
tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la
gestione di cani a rischio. 
    2. I cani ad aggressivita' non controllata sono sottoposti ad una
visita veterinaria comportamentale mirata ad  esprimere  un  giudizio
sulla pericolosita' del cane non oltre i quaranta giorni dall'evento. 
    3.  I  comuni,  in  collaborazione  con  le   ASL,   gli   ordini
professionali  dei  medici  veterinari,  le  facolta'   di   medicina
veterinaria,  le  associazioni  veterinarie  e  le  associazioni   di
protezione  degli  animali  istituiscono  ed   organizzano   percorsi
formativi per i proprietari di cani ad aggressivita' non  controllata
con rilascio di specifica attestazione. 
    4. Al termine dei corsi di cui al comma 3, previo il  superamento
di esame valutativo esteso alla relazione uomo-animale, e' rilasciato
un  attestato  che  certifica  il  controllo   dell'affidabilita'   e
dell'equilibrio psichico per cani. 
    5. Per l'espletamento dei corsi di cui  al  comma  3  i  soggetti
organizzatori  debbono  avvalersi  di  una  equipe  composta  da   un
veterinario comportamentalista, da un valutatore e da un addestratore
cinofilo. 
    6. Fino al superamento del test di cui al comma 4 il detentore di
cani ad aggressivita' non controllata ha i seguenti obblighi: 
      a) applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani  quando
si trovano nelle vie o in un altro luogo aperto al pubblico; 
      b) stipulare una polizza di  assicurazione  di  responsabilita'
civile per i danni a terzi causati dal proprio cane. 
    7. Il detentore dei cani  ad  aggressivita'  non  controllata  ha
facolta' di rinunciare all'animale, ma e' obbligato  a  sostenere  le
spese di mantenimento e rieducazione sino ad un nuovo affidamento. 
    8. Qualora il detentore dei cani ad aggressivita' non controllata
non superi il test di cui al comma 4 o  non  vi  si  sottoponga  e  i
servizi veterinari ne  certifichino  l'incapacita'  di  gestione  del
cane,  il  Comune,  su  richiesta  dell'ASL  competente,  adotta   un
provvedimento di  sequestro  del  cane  e,  qualora  ne  ricorrano  i
presupposti, l'ASL ne certifica l'irrecuperabilita'. 
    9. Gli oneri economici  connessi  al  mantenimento,  alle  visite
veterinarie comportamentali e  alla  rieducazione  dell'animale  sono
interamente a carico del detentore dello stesso. 
    10.  E'  vietato  acquistare,  possedere  o  detenere   cani   ad
aggressivita' non controllata ai seguenti soggetti: 
      a) ai delinquenti  abituali  o  per  tendenza  ai  sensi  degli
articoli 102 e 108 del codice penale; 
      b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione  personale  o  a
misure di sicurezza personale.