Art. 5 Obblighi per i detentori di cani ad aggressivita' non controllata 1. Il detentore di cani ad aggressivita' non controllata ha l'obbligo di vigilare con particolare attenzione sulla detenzione degli stessi al fine di evitare ogni possibile aggressione a persone, ottemperando alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 6 nonche' a tutte le disposizioni specifiche di livello nazionale e locale per la gestione di cani a rischio. 2. I cani ad aggressivita' non controllata sono sottoposti ad una visita veterinaria comportamentale mirata ad esprimere un giudizio sulla pericolosita' del cane non oltre i quaranta giorni dall'evento. 3. I comuni, in collaborazione con le ASL, gli ordini professionali dei medici veterinari, le facolta' di medicina veterinaria, le associazioni veterinarie e le associazioni di protezione degli animali istituiscono ed organizzano percorsi formativi per i proprietari di cani ad aggressivita' non controllata con rilascio di specifica attestazione. 4. Al termine dei corsi di cui al comma 3, previo il superamento di esame valutativo esteso alla relazione uomo-animale, e' rilasciato un attestato che certifica il controllo dell'affidabilita' e dell'equilibrio psichico per cani. 5. Per l'espletamento dei corsi di cui al comma 3 i soggetti organizzatori debbono avvalersi di una equipe composta da un veterinario comportamentalista, da un valutatore e da un addestratore cinofilo. 6. Fino al superamento del test di cui al comma 4 il detentore di cani ad aggressivita' non controllata ha i seguenti obblighi: a) applicare sia il guinzaglio sia la museruola ai cani quando si trovano nelle vie o in un altro luogo aperto al pubblico; b) stipulare una polizza di assicurazione di responsabilita' civile per i danni a terzi causati dal proprio cane. 7. Il detentore dei cani ad aggressivita' non controllata ha facolta' di rinunciare all'animale, ma e' obbligato a sostenere le spese di mantenimento e rieducazione sino ad un nuovo affidamento. 8. Qualora il detentore dei cani ad aggressivita' non controllata non superi il test di cui al comma 4 o non vi si sottoponga e i servizi veterinari ne certifichino l'incapacita' di gestione del cane, il Comune, su richiesta dell'ASL competente, adotta un provvedimento di sequestro del cane e, qualora ne ricorrano i presupposti, l'ASL ne certifica l'irrecuperabilita'. 9. Gli oneri economici connessi al mantenimento, alle visite veterinarie comportamentali e alla rieducazione dell'animale sono interamente a carico del detentore dello stesso. 10. E' vietato acquistare, possedere o detenere cani ad aggressivita' non controllata ai seguenti soggetti: a) ai delinquenti abituali o per tendenza ai sensi degli articoli 102 e 108 del codice penale; b) a chi e' sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale.