Art. 7 
 
                      Vigilanza e informazione 
 
    1. I  servizi  veterinari  delle  ASL  concorrono  con  le  altre
autorita'  pubbliche  preposte  all'esercizio   delle   funzioni   di
vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni  di  cui  alla  presente
legge. 
    2. La Regione  in  collaborazione  con  le  associazioni  per  la
protezione  degli  animali  e  gli  ordini  provinciali   veterinari,
promuove e attua programmi di  informazione  e  di  cultura  volti  a
favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti  nella
legge.