Art. 7 Vigilanza e informazione 1. I servizi veterinari delle ASL concorrono con le altre autorita' pubbliche preposte all'esercizio delle funzioni di vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente legge. 2. La Regione in collaborazione con le associazioni per la protezione degli animali e gli ordini provinciali veterinari, promuove e attua programmi di informazione e di cultura volti a favorire la diffusione e l'applicazione dei principi contenuti nella legge.