Art. 8 Sanzioni 1. Fatte salve le ipotesi di reato, i trasgressori delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 1, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 euro a 6.000,00 euro. 2. I trasgressori delle disposizioni di cui all'art. 3 comma 4, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro. 3. I detentori di cani che violano le disposizioni di cui all'art. 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di 1.000,00 euro e un massimo di 5.000,00 euro. 4. La recidiva comporta un aumento di un terzo della sanzione pecuniaria da irrogarsi. 5. Le violazioni di cui al comma 3, compiute nell'esercizio di un'attivita' di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, comportano il raddoppio delle sanzioni. 6. Nei casi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresi', al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonche', ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario, del cane che ne e' stato oggetto. 7. Il sequestro e la confisca del cane sono effettuati secondo le procedure disposte dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli artt. 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale), con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. 8. Il cane sequestrato ai sensi dei commi 6 e 7 viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge.