Art. 8 
 
                              Sanzioni 
 
    1.  Fatte  salve  le  ipotesi  di  reato,  i  trasgressori  delle
disposizioni di cui all'art. 3 comma 1, sono puniti con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000,00 euro
a 6.000,00 euro. 
    2. I trasgressori delle disposizioni di cui all'art. 3  comma  4,
sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria  del  pagamento
di una somma da 1.000,00 euro a 3.000,00 euro. 
    3. I detentori  di  cani  che  violano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del  pagamento
di una somma compresa tra un minimo di 1.000,00 euro e un massimo  di
5.000,00 euro. 
    4. La recidiva comporta un aumento di  un  terzo  della  sanzione
pecuniaria da irrogarsi. 
    5. Le violazioni di cui al comma 3,  compiute  nell'esercizio  di
un'attivita' di allevamento, trasporto,  addestramento  e  simili,  o
comunque commerciale, comportano il raddoppio delle sanzioni. 
    6. Nei casi  previsti  dalla  legge  24  novembre  1981,  n.  689
(Modifiche al  sistema  penale)  e  fatte  salve  le  fattispecie  di
rilevanza penale, si procede, altresi', al sequestro e alla  confisca
dei mezzi utilizzati  per  commettere  la  violazione,  nonche',  ove
prescritto o, comunque, ritenuto necessario, del cane che ne e' stato
oggetto. 
    7. Il sequestro e la confisca del cane sono effettuati secondo le
procedure disposte dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
luglio 1982, n. 571 (Norme per l'attuazione degli  artt.  15,  ultimo
comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981,  n.  689,
concernente modifiche al sistema penale), con oneri e spese a  carico
del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile  in
solido. 
    8. Il cane sequestrato ai sensi dei commi 6 e 7 viene affidato in
custodia ad un'apposita struttura di  accoglienza,  in  possesso  dei
requisiti di legge.