(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 41 del 14 ottobre 2009) IL PRESIDENTE Vista la legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 che ha istituito il Fondo di rotazione regionale per gli interventi nel comparto agricolo e successive modificazione ed integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria); Visto l'art. 1 del predetto regolamento n. 800/2008 secondo il quale il regolamento stesso si applica agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese e a tutti i settori economici, ad eccezione, fra l'altro, degli aiuti in favore di attivita' di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli nei casi seguenti: i) se l'importo dell'aiuto e' fissato sulla base del prezzo e della quantita' di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese in questione o ii) se l'aiuto e' subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; Visto altresi' l'art. 3 dello stesso regolamento n. 800/2008 secondo il quale i regimi di aiuti che soddisfano tutte le condizioni di cui al Capo I e le disposizioni di cui al Capo II dello stesso, sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'art. 87, paragrafo 3, del trattato e sono esenti dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato, purche' gli aiuti individuali concessi nel quadro di tali regimi soddisfino tutte le condizioni del regolamento stesso e il regime contenga un riferimento esplicito al medesimo regolamento, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea; Visto il comma 1 dell'art. 9 del predetto regolamento n. 800/2008 per il quale entro venti giorni lavorativi dall'entrata in vigore di un regime di aiuti esentati a norma del regolamento stesso, lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni relative alla misura di aiuto in oggetto; Considerato che gli interventi previsti dal presente regolamento ricadono nella fattispecie di cui all'art. 15 del predetto regolamento n. 800/2008 «Aiuti agli investimenti e alla occupazione in favore delle PMI»; Ritenuto pertanto di predisporre il regolamento recante l'approvazione dei criteri e modalita' applicabili nella concessione degli aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80, nei limiti previsti dal Regolamento della Commissione del 6 agosto 2008 (Regolamento generale di esenzione per categoria) predetto; Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17; Vista la deliberazione della Giunta regionale 17 settembre 2009, n. 2088 con la quale la Giunta medesima ha approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80, nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria)»; Decreta: 1. E' emanato il «Regolamento recante criteri e modalita' di concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982 n. 80, nei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione. 3. Il presente decreto sara' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. TONDO