Allegato REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE DI AIUTI AD IMPRESE PER INVESTIMENTI INERENTI LA TRASFORMAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI, EROGABILI AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982 N. 80 NEI LIMITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE DEL 6 AGOSTO 2008 CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI COMPATIBILI CON IL MERCATO COMUNE IN APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 87 E 88 DEL TRATTATO (REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA) Art. 1. Finalita' 1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' applicabili nella concessione di aiuti ad imprese per investimenti inerenti la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo). 2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per investimenti che riguardano attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Gli investimenti si riferiscono a prodotti di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Europea nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria). Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «amministratore del Fondo»: il Direttore del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali e forestali (di seguito: Direzione centrale) che adotta i necessari provvedimenti di esecuzione dell'attivita' del Fondo di rotazione istituito con la legge regionale n. 80/1982; b) «impresa»: ogni entita', indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attivita' economica. In particolare sono considerate tali le entita' che esercitano un'attivita' economica a titolo individuale o familiare, le societa' di persone o le associazioni che esercitano un'attivita' economica; c) «piccole e medie imprese o PMl»: le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera 43 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce «piccola impresa» un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si definisce «microimpresa» un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; d) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita' Europea con l'eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) del Consiglio del 17 dicembre 1999, n. 104/2000 (Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura); e) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, con l'eccezione delle attivita' agricole necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale per la prima vendita; f) «intensita' dell'aiuto»: l'importo dell'aiuto espresso in percentuale rispetto ai costi ammissibili; g) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori e ogni attivita' volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario ai consumatori finali e' considerata una commercializzazione se avviene in locali separati a tal fine destinati; h) «beni materiali»: gli investimenti relativi a terreni, fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature; i) «beni immateriali»: gli investimenti relativi a trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know - how o conoscenze tecniche non brevettate; j) «anticipazione»: accredito della quota di provvista regionale del finanziamento agevolato sul conto corrente della Banca erogatrice mediante ordinativo di pagamento al tesoriere regionale emesso dalla Direzione centrale; k) «convenzione»: accordo sottoscritto da Regione e Banca, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 80/1982, nel quale sono regolate l'attuazione delle operazioni e l'utilizzazione delle anticipazioni; l) «controllo»: vi e' controllo quando si e' in presenza dei diritti, contratti o degli altri mezzi di cui all'art. 3 del regolamento (CE) del Consiglio del 20 gennaio 2004, n. 139 (Relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese), che conferiscano, da soli o congiuntamente e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilita' di esercitare un'influenza determinante sull'attivita' di un'impresa; m) «concessione del finanziamento»: nota dell'amministratore del Fondo di rotazione con cui si comunica al beneficiario e alla banca prescelta l'avvenuta messa a disposizione della provvista finanziaria; n) «spese generali»: spese di progettazione, di direzione lavori, spese tecniche per il collaudo, consulenze tecniche, finanziarie e legali, studi di fattibilita', spese notarili, spese per la predisposizione degli atti necessari alla richiesta dell'aiuto. Art. 3. Beneficiari 1. I beneficiari degli aiuti di cui all'art. 1 sono le imprese, con unita' produttiva situata nel territorio regionale, che trasformano e commercializzano prodotti agricoli nella Regione, che sono iscritte con la qualifica di impresa agricola o annotate con qualifica di impresa artigiana nella sezione speciale del registro di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558 (Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici (nn. 94-97-98 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e che, se imprese cooperative, sono iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo). Art. 4. Tipologia degli aiuti 1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di interesse agevolato secondo quanto previsto dalla legge regionale 80/1982 e dalla convenzione. Art. 5. Interventi e spese ammissibili a finanziamento 1. Sono ammissibili a finanziamento le spese per investimenti in beni strumentali all'attivita' di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. 2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono finalizzati a: a) realizzare un nuovo stabilimento; b) espandere e/o migliorare la produttivita' di uno stabilimento esistente; c) diversificare la produzione di uno stabilimento; d) diversificare la produzione esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o modificare significativamente il processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; 3. Sono altresi' ammissibili le spese relative all'acquisto di beni gia' direttamente connessi con uno stabilimento nel caso in cui l'acquisto sia realizzato nell'ambito dell'acquisizione di un'azienda, e i beni vengano acquistati da un terzo estraneo all'attivita' dell'imprenditore cedente. In questo caso lo stabilimento al quale sono connessi i beni deve risultare chiuso o nelle condizioni di dover chiudere qualora non avvenga la cessione. In caso di cessione d'azienda in favore della famiglia del o dei proprietari originali o in favore di ex dipendenti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera b) del regolamento n. 800/2008, non si applica la condizione che prevede che i beni vengano acquistati da un terzo estraneo e non trova applicazione il divieto di cui al all'art. 31, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). 4. La mera acquisizione di azioni, partecipazioni e/o quote di una societa' non e' considerata un investimento ai fini del presente regolamento. 5. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente regolamento, i beni immateriali devono soddisfare tutte le seguenti condizioni: a) essere utilizzati esclusivamente nell'impresa beneficiaria degli aiuti; b) essere considerati ammortizzabili; c) essere acquistati da soggetti estranei all'attivita' d'impresa a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo o viceversa; d) permanere fra le attivita' dell'impresa per almeno tre anni. 6. Sono altresi' ammesse le spese generali nel limite del dieci per cento dell'importo totale dell'investimento ammissibile. Art. 6. Interventi non ammissibili a finanziamento 1. Fermo restando il disposto dell'art. 5, in particolare, non sono ammissibili a finanziamento: a) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione; b) gli interventi di mera sostituzione e/o manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili; c) l'acquisto di beni strumentali usati ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 3; d) gli apporti di lavoro proprio e gli apporti in natura; e) l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Art. 7. Intensita' dell'aiuto 1. L'intensita' massima dell'aiuto e', ai sensi dell'art. 15, comma 4 del regolamento n. 800/2008, il quaranta per cento delle spese ritenute ammissibili. 2. Gli importi complessivi degli aiuti concessi ad una singola impresa non possono superare 500.000,00 Euro, intendendosi tale importo anche quale limite massimo di aiuto riferibile a piu' finanziamenti agevolati concessi alla medesima impresa nell'arco di operativita' del presente regolamento. 3. La concessione del finanziamento avviene a fronte di spese effettivamente sostenute e documentate mediante fatture e con i relativi estremi di pagamento od altra documentazione fiscalmente probatoria. Art. 8. Determinazione dell'intensita' e dell'importo dell'aiuto 1. L'intensita' dell'aiuto e' determinata sulla base del valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A tal fine il tasso di attualizzazione e' il tasso di interesse di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato al momento della concessione del finanziamento. Il livello dell'aiuto cosi' calcolato non puo' comunque superare i massimali previsti all'art. 7. 2. L'importo dell'aiuto e' determinato, ai sensi dell'art. 4 del regolamento n. 800/2008, in base alle modalita' di calcolo previste dall'allegato A. Art. 9. Obblighi del beneficiario 1. Fatta eccezione per quanto previsto all'art. 5, comma 5, lettera d), il beneficiario mantiene la destinazione nell'ambito dell'impresa e la proprieta' dei beni oggetto dell'aiuto per almeno cinque anni dalla data di accertamento di avvenuta esecuzione dell'intervento. 2. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma ove non imputabile a causa di forza maggiore, comporta la decadenza dall'aiuto con le modalita' di cui alla convenzione; fatte salve ulteriori cause di forza maggiore, valutabili dalla Direzione centrale caso per caso, sono comunque considerate cause di forza maggiore: a) il decesso del beneficiario; b) l'incapacita' professionale di lunga durata del beneficiario; c) l'espropriazione di una parte rilevante dell'azienda se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno; d) la vendita forzosa a seguito di procedimento esecutivo da parte dell'autorita' giudiziaria; e) il perimento del bene oggetto dell'investimento a seguito del verificarsi di calamita' naturali. Art. 10. Modalita' di presentazione delle domande di aiuto 1. Le domande di aiuto sono presentate alla Direzione centrale ed alla Banca prescelta previa la costituzione o l'aggiornamento sul sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) del fascicolo aziendale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e, per le imprese che svolgono anche attivita' di produzione primaria, del piano colturale aggiornato. 2. Le domande contengono i dati del richiedente, i dati relativi all'investimento compresi le caratteristiche ed i preventivi di costo dell'investimento, nonche' la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento. 3. La Direzione centrale e le Banche mettono a disposizione la modulistica per la presentazione della domanda e possono richiedere ogni altra idonea documentazione per il completamento dell'istruttoria finalizzata all'erogazione degli aiuti. 4. Le domande di aiuto, al fine della valutazione dell'ammissibilita' dell'intervento, dei costi, loro commisurazione e verifica di congruita' e della tipologia e qualita' dell'intervento, vengono accompagnate: a) per il caso di attivita' edilizie e altri lavori assimilabili: dai progetti inerenti agli interventi o al singolo intervento e da una «Perizia asseverata», redatta secondo il modello definito con apposito decreto dell'amministratore del Fondo e in ogni caso riportante: 1) il «Computo metrico estimativo analitico» redatto utilizzando prezzi unitari non superiori a quelli previsti dai prezziari approvati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con indicazione della relativa codifica o, nel caso di opere non riconducibili a detti prezziari, determinati mediante specifica analisi oppure, per determinate categorie di opere edili ad alto contenuto specialistico, facendo ricorso ad un preventivo di impresa specializzata del settore; 2) le misure dei quantitativi corrispondenti a quanto previsto negli elaborati progettuali; 3) per l'eventuale fornitura e installazione di impianti tecnologici, ove strettamente connessi alla struttura oggetto dell'intervento e diversi dall'impianto elettrico-idro-sanitario, il «Prospetto di comparazione tra preventivi» redatto ai sensi della lettera b) che segue; b) per il caso di fornitura e installazione di macchinari, attrezzature e impianti tecnologici: dalla determinazione del costo per la fornitura e/o installazione, determinato sulla base di criteri economico funzionali previo confronto di una terna di preventivi di ditte diverse laddove disponibili, il tutto come desumibile dal «Prospetto di comparazione tra preventivi» secondo il modello definito con apposito decreto dell'amministratore del Fondo contenente, per ciascun articolo, l'individuazione dei preventivi messi a confronto, il costo individuato come ammissibile, i motivi della scelta ovvero, laddove non disponibile una molteplicita' di preventivi, riportante la motivazione oggettiva della condizione di deroga; c) per il caso di beni immateriali: dal «Prospetto di comparazione tra preventivi» di cui alla lettera b) oppure, ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, dalla dichiarazione proveniente da un tecnico qualificato resa dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, nella quale egli attesta l'impossibilita' di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire il bene oggetto del finanziamento, ed alla quale allega una specifica descrittiva corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione; d) attestazione, redatta dal progettista, dalla quale si evince che i progetti di intervento allegati alla domanda e redatti in ossequio alla vigente disciplina urbanistica nazionale e regionale, sono gli stessi di cui agli elaborati predisposti e depositati alla competente autorita' per il rilascio dei dovuti provvedimenti autorizzatori oppure che si tratta di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attivita'. E' fatta salva l'attivita' edilizia libera, nel qual caso sara' rilasciata, dal tecnico incaricato a predisporre la perizia di cui alla lettera a) del comma 4 del presente articolo, apposita specifica giustificativa dello stesso; e) per il caso dell'acquisizione di azienda e/o di beni connessi ad un'azienda ai sensi del comma 3 dell'art. 5: dalla «Perizia di stima asseverata con giuramento» attestante il valore del bene azienda e/o del bene immobile oggetto dell'investimento; f) per ogni tipo di intervento: da una breve relazione tecnico-economica, anche a firma del richiedente, che descriva la tipologia di intervento e la motivazione dello stesso. Art. 11. Esecuzione degli investimenti 1. L'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attivita' non puo' avvenire in data antecedente a quella della presentazione della relativa domanda ai sensi del presente regolamento. 2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica per quelle attivita' propedeutiche alla predisposizione della domanda stessa e della documentazione da allegare alla stessa. Art. 12. Disposizione delle anticipazioni 1. La Direzione centrale verificati: a) i requisiti soggettivi del richiedente; b) la tipologia degli investimenti; c) la regolarita' formale della documentazione presentata; d) ogni altro aspetto ritenuto utile all'istruttoria; dispone l'anticipazione e predispone un verbale di accertamento trasmettendone copia alla Banca unitamente alla comunicazione di avvenuta disposizione di anticipazione a favore della stessa. 2. La disposizione di anticipazione a favore della Banca viene comunicata anche al beneficiario e costituisce l'impegno vincolante alla concessione dell'aiuto da parte della Direzione centrale nei confronti del beneficiario, fatte salve le verifiche dell'avvenuta e corretta esecuzione degli investimenti previste dall'art. 14. Art. 13. Erogazione dei finanziamenti 1. I finanziamenti sono erogati di regola in due soluzioni, di cui la prima, a titolo di acconto e non inferiore al cinquanta per cento, all'atto della concessione del finanziamento e la seconda, a saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti. 2. L'eventuale erogazione di un secondo acconto puo' essere richiesta con presentazione dello stato di avanzamento della realizzazione degli investimenti, a condizione che venga dimostrato l'avvenuto investimento per un importo almeno pari a quello del primo acconto erogato. 3. La Banca trasmette alla Direzione centrale lo stato di avanzamento degli investimenti. 4. La Direzione centrale predispone il verbale di accertamento dello stato di avanzamento e ne trasmette copia alla Banca per l'erogazione. 5. La misura massima dell'eventuale secondo acconto e' fissata al trenta per cento dell'importo ammesso a finanziamento e gli acconti complessivamente erogati non possono superare l'ottanta per cento dello stesso importo. 6. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente dopo l'avvenuta erogazione del saldo fatto salvo il vincolo minimo del quinquennio di cui all'articolo 9 o il minor vincolo previsto per i beni immateriali di cui alla lettera d) del comma 5 dell'art. 5. Art. 14. Modalita' di verifica dell'avvenuta e corretta esecuzione degli investimenti 1. La domanda di accertamento dell'avvenuta e corretta esecuzione degli investimenti e' presentata dal beneficiario alla Direzione centrale ed alla Banca prescelta. 2. Per le spese relative a investimenti eseguiti da beneficiari privati, relativi a opere edili e assimilabili e' presentata «Perizia asseverata con giuramento» redatta secondo il modello definito con apposito decreto dell'amministratore del Fondo e comunque composta da: a) contabilita' finale analitica redatta in base ai prezzi unitari utilizzati per la redazione del computo metrico estimativo analitico di cui all'art. 10; b) riepilogo delle fatture con i relativi estremi di pagamento e l'indicazione dell'importo rendicontabile, ripartite tra le seguenti categorie: 1) opere edili; 2) impianti tecnologici; 3) spese generali; c) dichiarazione di conformita' alla disciplina urbanistica e a quella prevista in materia di beni culturali e/o paesaggistici; d) attestazione dell'avveduto regolare espletamento di tutte le procedure necessarie per l'idoneita' all'uso dell'intervento realizzato. 3. Per gli interventi relativi a fornitura e installazione di macchinari, attrezzature e impianti tecnologici e' presentato «Prospetto riepilogativo delle spese sostenute» redatto secondo il modello definito con apposito decreto dell'amministratore del Fondo sottoscritto anche solo dal richiedente. 4. Il pagamento delle spese sostenute dal richiedente e' documentato con la presentazione di fatture originali, debitamente quietanzate e relative dichiarazioni liberatorie. Le fatture delle forniture devono contenere la specifica indicazione del bene acquistato e, ove presente, il numero di matricola di fabbricazione, le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, devono riportare numero, data e importo della fattura di riferimento. 5. Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda di accertamento di avvenuta esecuzione degli investimenti alcune fatture risultino non quietanzate o non integralmente quietanzate o prive delle relative dichiarazioni liberatorie, le stesse fatture sono evidenziate nel verbale di verifica finale di cui al successivo comma e le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici sono acquisite dalla Banca prescelta che provvede a trasmetterle alla Direzione centrale entro centoventi giorni dall'erogazione a saldo del finanziamento. In alternativa, se il beneficiario provvede al pagamento delle suddette fatture con il ricavato del finanziamento mediante disposizioni di pagamento della quale la Banca prescelta ha evidenza, la stessa Banca puo' rilasciare apposita dichiarazione in tal senso e trasmetterla alla Direzione centrale nel rispetto della medesima tempistica. 6. La Direzione centrale predispone il verbale di verifica di avvenuta esecuzione degli investimenti e ne trasmette copia alla Banca prescelta. Art. 15. Modalita' di ammortamento dei finanziamenti 1. I finanziamenti sono estinti in semestralita' posticipate costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei relativi interessi. 2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio successivo alla data di somministrazione del finanziamento. 3. I beneficiari corrispondono gli interessi di preammortamento il giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento. 4. I rischi creditizi di ciascun finanziamento sono esclusivamente a carico delle Banche che sono tenute ad effettuare i versamenti all'Amministrazione regionale alle scadenze stabilite nei singoli piani di ammortamento anche se non abbiano ricevuto dai beneficiari le corrispondenti somme. Art. 16. Divieto di cumulo 1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri strumenti di aiuto ne' con aiuti concessi a titolo «de minimis» ai sensi del regolamento (CE) della Commissione del 15 dicembre 1998, n. 1998 (Relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), in relazione alle stesse spese ammissibili. Art. 17. Controlli in corso d'istruttoria 1. Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria si evincano gravi e circostanziate incongruenze fra quanto dichiarato e quanto verificato formalmente, ove ritenuto opportuno per la gravita' della difformita', e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicita' delle dichiarazioni rese ai fini dell'ottenimento degli aiuti oggetto del presente regolamento dal richiedente e/o, su suo incarico, dal tecnico che ha predisposto la perizia di cui agli artt. 10 e 14 tutte le informazioni, dichiarazioni, dati tecnici disposti e forniti dal richiedente a supporto dell'istanza nonche' l'intervento stesso, saranno oggetto di verifica sostanziale e tecnica. Art. 18. Decadenze 1. Salva l'applicazione delle sanzioni penali e disciplinari previste dal codice penale e dagli ordinamenti deontologici, ove dal controllo di cui all'art. 17 si accerti che il finanziamento e' stato richiesto rilasciando dichiarazioni false e mediante falso documentale la domanda e' archiviata senza accoglimento e, ove le incongruenze predette vengano rilevate dopo la liquidazione di acconti, il beneficiario decade dall'aiuto . Art. 19. Applicazione e durata 1. Il presente regolamento resta in vigore, ai sensi dell'art. 45 del regolamento n. 800/2008, fino al 31 dicembre 2013 e trova applicazione a tutte le domande presentate fino a tale data purche' la decisione di concedere l'aiuto sia emanata entro il 30 giugno 2014. Art. 20. Rinvio alle normative europee 1. Gli aiuti di cui al presente regolamento sono erogati alle condizioni previste dal regolamento (CE) della Commissione del 6 agosto 2008, n. 800/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, n. L 214. Art. 21. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: TONDO (Omissis).