Allegato 
 
REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITA' DI CONCESSIONE  DI  AIUTI  AD
  IMPRESE   PER   INVESTIMENTI   INERENTI   LA    TRASFORMAZIONE    E
  COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI, EROGABILI AI SENSI  DELLA
  LEGGE REGIONALE 20 NOVEMBRE 1982 N.  80  NEI  LIMITI  PREVISTI  DAL
  REGOLAMENTO (CE) N. 800/2008 DELLA COMMISSIONE DEL  6  AGOSTO  2008
  CHE DICHIARA ALCUNE CATEGORIE DI AIUTI COMPATIBILI CON  IL  MERCATO
  COMUNE  IN  APPLICAZIONE  DEGLI  ARTT.  87  E   88   DEL   TRATTATO
  (REGOLAMENTO GENERALE DI ESENZIONE PER CATEGORIA) 
 
                               Art. 1. 
 
 
                              Finalita' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina i criteri  e  le  modalita'
applicabili nella concessione di aiuti ad  imprese  per  investimenti
inerenti  la  trasformazione  e   commercializzazione   di   prodotti
agricoli, erogabili ai sensi della legge regionale 20 novembre  1982,
n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione  regionale  per  interventi
nel settore agricolo). 
    2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi per investimenti che
riguardano  attivita'  di  trasformazione  e  commercializzazione  di
prodotti agricoli. Gli investimenti si riferiscono a prodotti di  cui
all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunita'  Europea  nei
limiti previsti dal regolamento (CE) n.  800/2008  della  Commissione
del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili
con il mercato comune  in  applicazione  degli  artt.  87  e  88  del
trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria). 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) «amministratore del  Fondo»:  il  Direttore  del  competente
Servizio  della  Direzione  centrale  risorse  agricole,  naturali  e
forestali (di seguito: Direzione centrale)  che  adotta  i  necessari
provvedimenti di esecuzione dell'attivita'  del  Fondo  di  rotazione
istituito con la legge regionale n. 80/1982; 
      b)  «impresa»:  ogni  entita',  indipendentemente  dalla  forma
giuridica  rivestita,  che  eserciti   un'attivita'   economica.   In
particolare  sono  considerate  tali  le   entita'   che   esercitano
un'attivita' economica a titolo individuale o familiare, le  societa'
di persone o le associazioni che esercitano un'attivita' economica; 
      c) «piccole e medie imprese o PMl»:  le  imprese  che  occupano
meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i  50  milioni
di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera 43 milioni  di
euro. All'interno della categoria delle PMI,  si  definisce  «piccola
impresa» un'impresa che occupa meno  di  50  persone  e  realizza  un
fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non  superiori  a  10
milioni di euro. All'interno della categoria delle PMI, si  definisce
«microimpresa» un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un
fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo  non  superiore  a  2
milioni di euro; 
      d) «prodotti agricoli»: i prodotti elencati nell'allegato I del
Trattato che istituisce la  Comunita'  Europea  con  l'eccezione  dei
prodotti della pesca e dell'acquacoltura, che rientrano nel campo  di
applicazione del regolamento (CE) del Consiglio del 17 dicembre 1999,
n. 104/2000  (Relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel
settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura); 
      e) «trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento
di un prodotto agricolo dove il prodotto ottenuto rimane comunque  un
prodotto  agricolo,  con   l'eccezione   delle   attivita'   agricole
necessarie per la preparazione di un prodotto animale o vegetale  per
la prima vendita; 
      f) «intensita' dell'aiuto»: l'importo  dell'aiuto  espresso  in
percentuale rispetto ai costi ammissibili; 
      g) «commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione  o
l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere,  mettere
in vendita, consegnare o immettere sul  mercato  in  qualsiasi  altro
modo detto  prodotto,  esclusa  la  prima  vendita  da  parte  di  un
produttore primario a rivenditori o trasformatori  e  ogni  attivita'
volta a preparare un prodotto per tale prima vendita; la  vendita  da
parte di un produttore primario ai consumatori finali e'  considerata
una commercializzazione se avviene in  locali  separati  a  tal  fine
destinati; 
      h) «beni  materiali»:  gli  investimenti  relativi  a  terreni,
fabbricati, impianti/macchinari e attrezzature; 
      i)   «beni   immateriali»:   gli   investimenti   relativi    a
trasferimenti  di  tecnologia  mediante  l'acquisto  di  diritti   di
brevetto, licenze, know - how o conoscenze tecniche non brevettate; 
      j)  «anticipazione»:  accredito  della   quota   di   provvista
regionale del finanziamento agevolato sul conto corrente della  Banca
erogatrice mediante ordinativo di pagamento  al  tesoriere  regionale
emesso dalla Direzione centrale; 
      k) «convenzione»: accordo sottoscritto da Regione e  Banca,  ai
sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 80/1982,  nel  quale  sono
regolate  l'attuazione  delle  operazioni  e  l'utilizzazione   delle
anticipazioni; 
      l) «controllo»: vi e' controllo quando si e'  in  presenza  dei
diritti, contratti  o  degli  altri  mezzi  di  cui  all'art.  3  del
regolamento (CE) del Consiglio del 20 gennaio 2004, n. 139  (Relativo
al controllo delle concentrazioni tra imprese), che conferiscano,  da
soli o congiuntamente e tenuto conto delle circostanze di fatto o  di
diritto, la  possibilita'  di  esercitare  un'influenza  determinante
sull'attivita' di un'impresa; 
      m) «concessione del  finanziamento»:  nota  dell'amministratore
del Fondo di rotazione con cui si comunica  al  beneficiario  e  alla
banca prescelta  l'avvenuta  messa  a  disposizione  della  provvista
finanziaria; 
      n) «spese  generali»:  spese  di  progettazione,  di  direzione
lavori,  spese  tecniche  per  il  collaudo,   consulenze   tecniche,
finanziarie e legali, studi di fattibilita',  spese  notarili,  spese
per  la  predisposizione  degli   atti   necessari   alla   richiesta
dell'aiuto. 
 
                               Art. 3. 
 
 
                             Beneficiari 
 
    1. I beneficiari degli aiuti di cui all'art. 1 sono  le  imprese,
con  unita'  produttiva  situata  nel   territorio   regionale,   che
trasformano e commercializzano prodotti agricoli nella  Regione,  che
sono iscritte con la qualifica di impresa  agricola  o  annotate  con
qualifica di impresa artigiana nella sezione speciale del registro di
cui all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
dicembre  1999,  n.   558   (Regolamento   recante   norme   per   la
semplificazione  della  disciplina  in  materia  di  registro   delle
imprese, nonche' per la  semplificazione  dei  procedimenti  relativi
alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda  di  iscrizione
all'albo delle imprese artigiane o  al  registro  delle  imprese  per
particolari  categorie  di  attivita'  soggette  alla   verifica   di
determinati requisiti tecnici (nn.  94-97-98  dell'allegato  1  della
legge 15 marzo 1997, n. 59)  e  che,  se  imprese  cooperative,  sono
iscritte nel registro regionale delle cooperative di cui  all'art.  3
della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica  in
materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo). 
 
                               Art. 4. 
 
 
                        Tipologia degli aiuti 
 
    1. Gli aiuti sono erogati sotto forma di finanziamenti a tasso di
interesse agevolato secondo quanto  previsto  dalla  legge  regionale
80/1982 e dalla convenzione. 
 
                               Art. 5. 
 
 
           Interventi e spese ammissibili a finanziamento 
 
    1. Sono ammissibili a finanziamento le spese per investimenti  in
beni    strumentali     all'attivita'     di     trasformazione     e
commercializzazione di prodotti agricoli. 
    2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono finalizzati a: 
      a) realizzare un nuovo stabilimento; 
      b)  espandere  e/o   migliorare   la   produttivita'   di   uno
stabilimento esistente; 
      c) diversificare la produzione di uno stabilimento; 
      d) diversificare  la  produzione  esistente  mediante  prodotti
nuovi  aggiuntivi  o  modificare   significativamente   il   processo
produttivo complessivo di uno stabilimento esistente; 
    3. Sono altresi' ammissibili le spese  relative  all'acquisto  di
beni gia' direttamente connessi con uno stabilimento nel caso in  cui
l'acquisto   sia   realizzato   nell'ambito   dell'acquisizione    di
un'azienda,  e  i  beni  vengano  acquistati  da  un  terzo  estraneo
all'attivita'  dell'imprenditore   cedente.   In   questo   caso   lo
stabilimento al quale sono connessi i beni deve  risultare  chiuso  o
nelle condizioni di dover chiudere qualora non avvenga  la  cessione.
In caso di cessione d'azienda in favore  della  famiglia  del  o  dei
proprietari  originali  o  in  favore  di  ex  dipendenti,  ai  sensi
dell'art. 12, comma 1, lettera b) del regolamento n. 800/2008, non si
applica la condizione che prevede che i beni vengano acquistati da un
terzo estraneo e non trova applicazione il divieto di cui al all'art.
31, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n.  7  (Testo  unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso). 
    4. La mera acquisizione di azioni, partecipazioni  e/o  quote  di
una societa' non e' considerata un investimento ai fini del  presente
regolamento. 
    5. Per essere considerati costi ammissibili ai sensi del presente
regolamento, i beni immateriali devono soddisfare tutte  le  seguenti
condizioni: 
      a) essere utilizzati esclusivamente  nell'impresa  beneficiaria
degli aiuti; 
      b) essere considerati ammortizzabili; 
      c)  essere  acquistati  da  soggetti   estranei   all'attivita'
d'impresa a condizioni di mercato,  senza  che  l'acquirente  sia  in
posizione tale da esercitare il controllo o viceversa; 
      d) permanere fra le attivita' dell'impresa per almeno tre anni. 
    6. Sono altresi' ammesse le spese generali nel limite  del  dieci
per cento dell'importo totale dell'investimento ammissibile. 
 
                               Art. 6. 
 
 
             Interventi non ammissibili a finanziamento 
 
    1. Fermo restando il disposto dell'art. 5,  in  particolare,  non
sono ammissibili a finanziamento: 
      a) gli interventi relativi ai fabbricati ad uso abitazione; 
      b)  gli  interventi  di  mera  sostituzione  e/o   manutenzione
ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili; 
      c) l'acquisto di beni strumentali usati ad eccezione di  quanto
previsto dall'articolo 5, comma 3; 
      d) gli apporti di lavoro proprio e gli apporti in natura; 
      e) l'imposta sul valore aggiunto (IVA). 
 
                               Art. 7. 
 
 
                        Intensita' dell'aiuto 
 
    1. L'intensita' massima dell'aiuto e',  ai  sensi  dell'art.  15,
comma 4 del regolamento n. 800/2008,  il  quaranta  per  cento  delle
spese ritenute ammissibili. 
    2. Gli importi complessivi degli aiuti concessi  ad  una  singola
impresa non  possono  superare  500.000,00  Euro,  intendendosi  tale
importo anche  quale  limite  massimo  di  aiuto  riferibile  a  piu'
finanziamenti agevolati concessi alla medesima impresa  nell'arco  di
operativita' del presente regolamento. 
    3. La concessione del finanziamento avviene  a  fronte  di  spese
effettivamente sostenute e  documentate  mediante  fatture  e  con  i
relativi estremi di pagamento  od  altra  documentazione  fiscalmente
probatoria. 
 
                               Art. 8. 
 
 
      Determinazione dell'intensita' e dell'importo dell'aiuto 
 
    1. L'intensita' dell'aiuto e' determinata sulla base  del  valore
attualizzato del differenziale tra la  quota  di  interessi  a  tasso
ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. A  tal  fine  il
tasso di attualizzazione e' il  tasso  di  interesse  di  riferimento
utilizzato dalla  Commissione  europea  calcolato  al  momento  della
concessione del finanziamento. Il livello dell'aiuto cosi'  calcolato
non puo' comunque superare i massimali previsti all'art. 7. 
    2. L'importo dell'aiuto e' determinato, ai sensi dell'art. 4  del
regolamento n. 800/2008, in base alle modalita' di  calcolo  previste
dall'allegato A. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                      Obblighi del beneficiario 
 
    1. Fatta eccezione per  quanto  previsto  all'art.  5,  comma  5,
lettera d), il  beneficiario  mantiene  la  destinazione  nell'ambito
dell'impresa e la proprieta' dei beni oggetto dell'aiuto  per  almeno
cinque  anni  dalla  data  di  accertamento  di  avvenuta  esecuzione
dell'intervento. 
    2. Il mancato rispetto dell'obbligo  di  cui  al  comma  ove  non
imputabile  a  causa  di  forza  maggiore,  comporta   la   decadenza
dall'aiuto con le modalita' di  cui  alla  convenzione;  fatte  salve
ulteriori  cause  di  forza  maggiore,  valutabili  dalla   Direzione
centrale caso per caso, sono  comunque  considerate  cause  di  forza
maggiore: 
      a) il decesso del beneficiario; 
      b)   l'incapacita'   professionale   di   lunga   durata    del
beneficiario; 
      c) l'espropriazione di  una  parte  rilevante  dell'azienda  se
detta espropriazione non era prevedibile al  momento  dell'assunzione
dell'impegno; 
      d) la vendita forzosa a seguito di  procedimento  esecutivo  da
parte dell'autorita' giudiziaria; 
      e) il perimento del bene oggetto  dell'investimento  a  seguito
del verificarsi di calamita' naturali. 
 
                              Art. 10. 
 
 
          Modalita' di presentazione delle domande di aiuto 
 
    1. Le domande di aiuto sono presentate alla Direzione centrale ed
alla Banca prescelta previa la  costituzione  o  l'aggiornamento  sul
sistema  informativo  agricolo   nazionale   (SIAN)   del   fascicolo
aziendale, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  1º
dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante  norme  per  l'istituzione
della Carta dell'agricoltore e del pescatore  e  dell'anagrafe  delle
aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma  3,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e, per le  imprese  che  svolgono
anche  attivita'  di  produzione  primaria,   del   piano   colturale
aggiornato. 
    2. Le domande contengono i dati del richiedente, i dati  relativi
all'investimento compresi le caratteristiche ed i preventivi di costo
dell'investimento, nonche'  la  dichiarazione  sostitutiva,  resa  ai
sensi dell'art. 47 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari   in   materia   di   documentazione   amministrativa),
attestante  il  possesso  dei   requisiti   previsti   dal   presente
regolamento. 
    3. La Direzione centrale e le Banche mettono  a  disposizione  la
modulistica per la presentazione della domanda e  possono  richiedere
ogni   altra   idonea    documentazione    per    il    completamento
dell'istruttoria finalizzata all'erogazione degli aiuti. 
    4.   Le   domande   di   aiuto,   al   fine   della   valutazione
dell'ammissibilita' dell'intervento, dei costi, loro commisurazione e
verifica di congruita' e della tipologia e qualita'  dell'intervento,
vengono accompagnate: 
      a)  per  il  caso  di  attivita'  edilizie   e   altri   lavori
assimilabili: dai progetti inerenti  agli  interventi  o  al  singolo
intervento e da una «Perizia asseverata», redatta secondo il  modello
definito con apposito decreto dell'amministratore del Fondo e in ogni
caso riportante: 
      1)  il   «Computo   metrico   estimativo   analitico»   redatto
utilizzando prezzi  unitari  non  superiori  a  quelli  previsti  dai
prezziari approvati dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia  con
indicazione  della  relativa  codifica  o,  nel  caso  di  opere  non
riconducibili  a  detti  prezziari,  determinati  mediante  specifica
analisi oppure, per determinate categorie  di  opere  edili  ad  alto
contenuto specialistico, facendo ricorso ad un preventivo di  impresa
specializzata del settore; 
        2)  le  misure  dei  quantitativi  corrispondenti  a   quanto
previsto negli elaborati progettuali; 
        3) per l'eventuale  fornitura  e  installazione  di  impianti
tecnologici,  ove  strettamente  connessi  alla   struttura   oggetto
dell'intervento e diversi dall'impianto elettrico-idro-sanitario,  il
«Prospetto di comparazione tra preventivi»  redatto  ai  sensi  della
lettera b) che segue; 
      b) per il caso di  fornitura  e  installazione  di  macchinari,
attrezzature e impianti tecnologici: dalla determinazione  del  costo
per la fornitura e/o installazione, determinato sulla base di criteri
economico funzionali previo confronto di una terna di  preventivi  di
ditte diverse laddove  disponibili,  il  tutto  come  desumibile  dal
«Prospetto  di  comparazione  tra  preventivi»  secondo  il   modello
definito  con  apposito   decreto   dell'amministratore   del   Fondo
contenente, per ciascun  articolo,  l'individuazione  dei  preventivi
messi a confronto, il costo individuato come  ammissibile,  i  motivi
della scelta ovvero, laddove non  disponibile  una  molteplicita'  di
preventivi, riportante la motivazione oggettiva della  condizione  di
deroga; 
      c)  per  il  caso  di  beni  immateriali:  dal  «Prospetto   di
comparazione tra preventivi» di cui alla lettera b) oppure,  ove  non
sia  possibile  disporre  di  tre  offerte   di   preventivo,   dalla
dichiarazione proveniente da un tecnico qualificato  resa  dopo  aver
effettuato un'accurata indagine di mercato, nella quale egli  attesta
l'impossibilita' di individuare altri soggetti concorrenti  in  grado
di fornire il bene oggetto del finanziamento, ed  alla  quale  allega
una specifica descrittiva corredata degli elementi necessari  per  la
relativa valutazione; 
      d) attestazione, redatta dal progettista, dalla quale si evince
che i progetti di intervento  allegati  alla  domanda  e  redatti  in
ossequio alla vigente disciplina urbanistica nazionale  e  regionale,
sono gli stessi di cui agli elaborati predisposti e  depositati  alla
competente  autorita'  per  il  rilascio  dei  dovuti   provvedimenti
autorizzatori  oppure  che  si  tratta  di  intervento   soggetto   a
dichiarazione  di  inizio  attivita'.  E'  fatta  salva   l'attivita'
edilizia  libera,  nel  qual  caso  sara'  rilasciata,  dal   tecnico
incaricato a predisporre la perizia di cui alla lettera a) del  comma
4 del presente  articolo,  apposita  specifica  giustificativa  dello
stesso; 
      e) per  il  caso  dell'acquisizione  di  azienda  e/o  di  beni
connessi ad un'azienda ai  sensi  del  comma  3  dell'art.  5:  dalla
«Perizia di stima asseverata con giuramento» attestante il valore del
bene azienda e/o del bene immobile oggetto dell'investimento; 
      f)  per  ogni  tipo  di  intervento:  da  una  breve  relazione
tecnico-economica, anche a firma del  richiedente,  che  descriva  la
tipologia di intervento e la motivazione dello stesso. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                    Esecuzione degli investimenti 
 
    1. L'avvio dei lavori relativi al progetto  o  all'attivita'  non
puo' avvenire in data antecedente a quella della presentazione  della
relativa domanda ai sensi del presente regolamento. 
    2. Il divieto di  cui  al  comma 1  non  si  applica  per  quelle
attivita' propedeutiche alla predisposizione della domanda  stessa  e
della documentazione da allegare alla stessa. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                  Disposizione delle anticipazioni 
 
    1. La Direzione centrale verificati: 
      a) i requisiti soggettivi del richiedente; 
      b) la tipologia degli investimenti; 
      c) la regolarita' formale della documentazione presentata; 
      d) ogni altro aspetto ritenuto utile all'istruttoria; 
dispone l'anticipazione  e  predispone  un  verbale  di  accertamento
trasmettendone copia alla  Banca  unitamente  alla  comunicazione  di
avvenuta disposizione di anticipazione a favore della stessa. 
    2. La disposizione di anticipazione a favore  della  Banca  viene
comunicata anche al beneficiario e costituisce  l'impegno  vincolante
alla concessione dell'aiuto da parte  della  Direzione  centrale  nei
confronti del beneficiario, fatte salve le verifiche dell'avvenuta  e
corretta esecuzione degli investimenti previste dall'art. 14. 
 
                              Art. 13. 
 
 
                    Erogazione dei finanziamenti 
 
    1. I finanziamenti sono erogati di regola in  due  soluzioni,  di
cui la prima, a titolo di acconto e non inferiore  al  cinquanta  per
cento, all'atto della concessione del finanziamento e la  seconda,  a
saldo, ad avvenuta esecuzione degli investimenti. 
    2. L'eventuale erogazione  di  un  secondo  acconto  puo'  essere
richiesta  con  presentazione  dello  stato  di   avanzamento   della
realizzazione degli investimenti, a condizione che  venga  dimostrato
l'avvenuto investimento per un importo almeno pari a quello del primo
acconto erogato. 
    3. La  Banca  trasmette  alla  Direzione  centrale  lo  stato  di
avanzamento degli investimenti. 
    4. La Direzione centrale predispone il  verbale  di  accertamento
dello stato di avanzamento  e  ne  trasmette  copia  alla  Banca  per
l'erogazione. 
    5. La misura massima dell'eventuale secondo acconto e' fissata al
trenta per cento dell'importo ammesso a finanziamento e  gli  acconti
complessivamente erogati non possono  superare  l'ottanta  per  cento
dello stesso importo. 
    6. Le estinzioni anticipate possono avvenire esclusivamente  dopo
l'avvenuta erogazione del saldo fatto salvo  il  vincolo  minimo  del
quinquennio di cui all'articolo 9 o il minor vincolo previsto  per  i
beni immateriali di cui alla lettera d) del comma 5 dell'art. 5. 
 
                              Art. 14. 
 
 
Modalita' di  verifica  dell'avvenuta  e  corretta  esecuzione  degli
                            investimenti 
 
    1. La domanda di accertamento dell'avvenuta e corretta esecuzione
degli investimenti e'  presentata  dal  beneficiario  alla  Direzione
centrale ed alla Banca prescelta. 
    2. Per le spese relative a investimenti eseguiti  da  beneficiari
privati, relativi a opere edili e assimilabili e' presentata «Perizia
asseverata con giuramento» redatta secondo il  modello  definito  con
apposito decreto dell'amministratore del Fondo  e  comunque  composta
da: 
      a) contabilita' finale analitica  redatta  in  base  ai  prezzi
unitari utilizzati per la redazione del  computo  metrico  estimativo
analitico di cui all'art. 10; 
      b) riepilogo delle fatture con i relativi estremi di  pagamento
e  l'indicazione  dell'importo  rendicontabile,  ripartite   tra   le
seguenti categorie: 
        1) opere edili; 
        2) impianti tecnologici; 
        3) spese generali; 
      c) dichiarazione di conformita' alla disciplina urbanistica e a
quella prevista in materia di beni culturali e/o paesaggistici; 
      d) attestazione dell'avveduto regolare espletamento di tutte le
procedure  necessarie   per   l'idoneita'   all'uso   dell'intervento
realizzato. 
    3. Per gli interventi relativi a  fornitura  e  installazione  di
macchinari,  attrezzature  e  impianti  tecnologici   e'   presentato
«Prospetto riepilogativo delle spese sostenute»  redatto  secondo  il
modello definito con apposito decreto dell'amministratore  del  Fondo
sottoscritto anche solo dal richiedente. 
    4.  Il  pagamento  delle  spese  sostenute  dal  richiedente   e'
documentato con la presentazione di  fatture  originali,  debitamente
quietanzate e relative dichiarazioni liberatorie.  Le  fatture  delle
forniture  devono  contenere  la  specifica  indicazione   del   bene
acquistato e, ove presente, il numero di matricola di  fabbricazione,
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici,  rese  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, devono
riportare numero, data e importo della fattura di riferimento. 
    5. Nel caso in cui al momento della presentazione  della  domanda
di accertamento di  avvenuta  esecuzione  degli  investimenti  alcune
fatture risultino non quietanzate o non integralmente  quietanzate  o
prive delle relative dichiarazioni  liberatorie,  le  stesse  fatture
sono evidenziate nel verbale di verifica finale di cui al  successivo
comma e le dichiarazioni liberatorie emesse  dalle  ditte  fornitrici
sono acquisite dalla Banca prescelta che provvede a trasmetterle alla
Direzione centrale entro centoventi giorni  dall'erogazione  a  saldo
del finanziamento. In alternativa, se  il  beneficiario  provvede  al
pagamento delle suddette fatture con il  ricavato  del  finanziamento
mediante disposizioni di pagamento della quale la Banca prescelta  ha
evidenza, la stessa Banca puo' rilasciare apposita  dichiarazione  in
tal senso e trasmetterla alla Direzione centrale nel  rispetto  della
medesima tempistica. 
    6. La Direzione centrale predispone il  verbale  di  verifica  di
avvenuta esecuzione degli investimenti  e  ne  trasmette  copia  alla
Banca prescelta. 
 
                              Art. 15. 
 
 
             Modalita' di ammortamento dei finanziamenti 
 
    1. I finanziamenti  sono  estinti  in  semestralita'  posticipate
costanti comprensive delle quote di rimborso capitale e dei  relativi
interessi. 
    2. L'ammortamento inizia il 1° gennaio o il 1° luglio  successivo
alla data di somministrazione del finanziamento. 
    3. I beneficiari corrispondono gli interessi  di  preammortamento
il giorno precedente l'inizio del periodo di ammortamento. 
    4.   I   rischi   creditizi   di   ciascun   finanziamento   sono
esclusivamente a carico delle Banche che sono tenute ad effettuare  i
versamenti all'Amministrazione regionale alle scadenze stabilite  nei
singoli piani di ammortamento  anche  se  non  abbiano  ricevuto  dai
beneficiari le corrispondenti somme. 
 
                              Art. 16. 
 
 
                          Divieto di cumulo 
 
    1. Gli aiuti di cui al presente regolamento  non  possono  essere
cumulati con altri strumenti di aiuto ne' con aiuti concessi a titolo
«de minimis» ai sensi del regolamento (CE) della Commissione  del  15
dicembre 1998, n. 1998 (Relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88
del trattato  agli  aiuti  d'importanza  minore  («de  minimis»),  in
relazione alle stesse spese ammissibili. 
 
                              Art. 17. 
 
 
                  Controlli in corso d'istruttoria 
 
    1. Nel caso in cui nel corso dell'istruttoria si evincano gravi e
circostanziate incongruenze fra quanto dichiarato e quanto verificato
formalmente,  ove  ritenuto   opportuno   per   la   gravita'   della
difformita', e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati  dubbi
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese ai  fini  dell'ottenimento
degli aiuti oggetto del presente regolamento dal richiedente e/o,  su
suo incarico, dal tecnico che ha predisposto la perizia di  cui  agli
artt. 10 e 14 tutte  le  informazioni,  dichiarazioni,  dati  tecnici
disposti e forniti dal richiedente a  supporto  dell'istanza  nonche'
l'intervento  stesso,  saranno  oggetto  di  verifica  sostanziale  e
tecnica. 
 
                              Art. 18. 
 
 
                              Decadenze 
 
    1. Salva l'applicazione  delle  sanzioni  penali  e  disciplinari
previste dal codice penale e dagli ordinamenti deontologici, ove  dal
controllo di cui all'art. 17 si accerti che il finanziamento e' stato
richiesto  rilasciando   dichiarazioni   false   e   mediante   falso
documentale la domanda e' archiviata senza  accoglimento  e,  ove  le
incongruenze  predette  vengano  rilevate  dopo  la  liquidazione  di
acconti, il beneficiario decade dall'aiuto . 
 
                              Art. 19. 
 
 
                        Applicazione e durata 
 
    1. Il presente regolamento resta in vigore, ai sensi dell'art. 45
del regolamento n.  800/2008,  fino  al  31  dicembre  2013  e  trova
applicazione a tutte le domande presentate fino a tale  data  purche'
la decisione di concedere l'aiuto sia  emanata  entro  il  30  giugno
2014. 
 
                              Art. 20. 
 
 
                    Rinvio alle normative europee 
 
    1. Gli aiuti di cui al presente  regolamento  sono  erogati  alle
condizioni previste dal regolamento  (CE)  della  Commissione  del  6
agosto 2008, n. 800/2008  che  dichiara  alcune  categorie  di  aiuti
compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e
88 del trattato (Regolamento generale  di  esenzione  per  categoria)
pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 9  agosto
2008, n. L 214. 
 
                              Art. 21. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto, Il Presidente: TONDO 
 
    (Omissis).