Allegato LEGGE REGIONALE N. 18/2005 DI DATA 9 AGOSTO 2005 (NORME REGIONALI PER L'OCCUPAZIONE, LA TUTELA E LA QUALITA' DEL LAVORO). MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DI INFORTUNI SUL LAVORO EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 LUGLIO 2008, N. 0186/ PRES. Art. 1. Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0186/Pres/2008 1. Il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della regione n. 0186/Pres. /008 e' sostituito dal seguente: «1. Sono beneficiari dei contributi, in concorso tra loro, il coniuge e i figli legittimi, legittimati, naturali e adottivi delle lavoratrici e dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro avvenuti in Regione successivamente al 31 dicembre 2006, compresi quelli verificatisi durante le trasferte o nel corso di attivita' svolte al di fuori del territorio regionale.». 2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 0186/Pres./2008 e' inserito il seguente: «1-bis. Le vittime, al momento del decesso, devono risultare residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia.». Art. 2. Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n, 0186/Pres/2008 1. Alla lettera a) del comma 3 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0186/Pres./2008 dopo le parole «al momento del decesso,» sono aggiunte le seguenti: «la localita' nella quale e' avvenuto l'infortunio sul lavoro». Art. 3. Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0186/Pres./2008 1. Al comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0186/Pres./2008 dopo le parole «territorialmente competenti» sono aggiunte le seguenti: "anche nel caso in cui l'infortunio sia avvenuto al di fuori del territorio regionale." 2. Dopo il comma 5 dell'art. 6 del decreto del Presidente della regione n. 0186/Pres./2008 e' inserito il seguente: «5-bis. Qualora la Direzione provinciale del lavoro o la sede dell'INAlL, territorialmente competenti non siano in grado di fornire idonea certificazione attestante che il decesso sia dipeso da infortunio sul lavoro, rimane in capo ai richiedenti il contributo l'onere di comprovarlo.». 3. Al comma 6 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 0186/Pres./2008 le parole «comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5 e 5-bis». Art. 4. Disposizione transitoria 1. I familiari delle vittime di infortuni sul lavoro verificatisi al di fuori del territorio regionale successivamente al 31 dicembre 2006 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento possono presentare domanda di contributo, a pena di inammissibilita', entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. Art. 5. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: TONDO