Allegato 
 
LEGGE REGIONALE N. 18/2005 DI DATA 9 AGOSTO 2005 (NORME REGIONALI PER
  L'OCCUPAZIONE, LA TUTELA E LA QUALITA' DEL  LAVORO).  MODIFICHE  AL
  REGOLAMENTO PER LA  CONCESSIONE  E  L'EROGAZIONE  DI  CONTRIBUTI  A
  FAVORE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME DI INFORTUNI SUL LAVORO  EMANATO
  CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 LUGLIO 2008,  N.  0186/
  PRES. 
 
                               Art. 1. 
 
 
           Modifiche all'art. 2 del decreto del Presidente 
                   della Regione n. 0186/Pres/2008 
 
    1. Il comma 1  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
regione n. 0186/Pres. /008 e' sostituito dal seguente: 
      «1. Sono beneficiari dei contributi, in concorso tra  loro,  il
coniuge e i figli legittimi, legittimati, naturali e  adottivi  delle
lavoratrici e dei lavoratori vittime di infortuni sul lavoro avvenuti
in Regione successivamente  al  31  dicembre  2006,  compresi  quelli
verificatisi durante le trasferte o nel corso di attivita' svolte  al
di fuori del territorio regionale.». 
    2. Dopo il comma 1 dell'art. 2 del decreto del  Presidente  della
Regione n. 0186/Pres./2008 e' inserito il seguente: 
      «1-bis. Le vittime, al momento del  decesso,  devono  risultare
residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia.». 
 
                               Art. 2. 
 
 
           Modifica all'art. 5 del decreto del Presidente 
                   della Regione n, 0186/Pres/2008 
 
    1. Alla lettera a) del  comma  3  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della  Regione  n.  0186/Pres./2008  dopo  le  parole  «al
momento del decesso,» sono aggiunte le seguenti: «la localita'  nella
quale e' avvenuto l'infortunio sul lavoro». 
 
                               Art. 3. 
 
 
           Modifiche all'art. 6 del decreto del Presidente 
                  della Regione n. 0186/Pres./2008 
 
    1. Al comma 5  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione  n.  0186/Pres./2008   dopo   le   parole   «territorialmente
competenti» sono  aggiunte  le  seguenti:  "anche  nel  caso  in  cui
l'infortunio sia avvenuto al di fuori del territorio regionale." 
    2. Dopo il comma 5 dell'art. 6 del decreto del  Presidente  della
regione n. 0186/Pres./2008 e' inserito il seguente: 
    «5-bis. Qualora la Direzione provinciale del  lavoro  o  la  sede
dell'INAlL, territorialmente competenti non siano in grado di fornire
idonea  certificazione  attestante  che  il  decesso  sia  dipeso  da
infortunio sul lavoro, rimane in capo ai  richiedenti  il  contributo
l'onere di comprovarlo.». 
    3. Al comma 6  dell'art.  6  del  decreto  del  Presidente  della
Regione n. 0186/Pres./2008 le parole «comma 5» sono sostituite  dalle
seguenti: «commi 5 e 5-bis». 
 
                               Art. 4. 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. I familiari delle vittime di infortuni sul lavoro verificatisi
al di fuori del territorio regionale successivamente al  31  dicembre
2006 e fino all'entrata in vigore del  presente  regolamento  possono
presentare domanda di contributo, a pena di  inammissibilita',  entro
un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento medesimo. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a
quello  della  sua  pubblicazione  sul  Bollettino  ufficiale   della
Regione. 
 
                     Visto, Il Presidente: TONDO