Allegato 
 
REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA' DI RIPARTIZIONE  DEL
  FONDO  DIRETTO  ALL'ABBATTIMENTO  DELLE  RETTE   A   CARICO   DELLE
   FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA  PER  L'ANNO  SCOLASTICO
  20082009, DI  CUI  ALL'ART.  15,  COMMI  2  E  2-BIS,  DELLA  LEGGE
  REGIONALE 18 AGOSTO 2005, N. 20 (SISTEMA  EDUCATIVO  INTEGRATO  DEI
  SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA). 
 
                               Art. 1. 
 
 
                          F i n a l i t a' 
 
    1. Il presente regolamento disciplina,  in  attuazione  dell'art.
15, commi 2 e 2-bis, della legge regionale  18  agosto  2005,  n.  20
(Sistema educativo integrato dei servizi per  la  prima  infanzia)  e
successive modifiche ed integrazioni, i criteri  e  le  modalita'  di
ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a  carico
delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, gestiti da  soggetti
pubblici, del  privato  sociale  e  privati,  per  l'anno  scolastico
2008-2009, da trasferire agli enti gestori del servizio  sociale  dei
Comuni, nonche' gli elementi per l'individuazione delle modalita'  di
erogazione dei benefici a favore delle famiglie. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
      a) anno scolastico 2008-2009: il periodo di tempo compreso  tra
il 1° settembre 2008 e il 31 agosto 2009; 
      b) nucleo familiare: il nucleo familiare  cosi'  come  definito
dall'art.  2  del  decreto  legislativo  31  marzo   1998,   n.   109
(Definizioni di criteri unificati  di  valutazione  della  situazione
economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali  agevolate,
a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449) e successive modifiche e relativi decreti attuativi. 
 
                               Art. 3. 
 
 
              Trasferimento dei fondi agli enti gestori 
                   del Servizio sociale dei Comuni 
 
    1. Gli enti gestori del Servizio sociale  dei  Comuni  provvedono
all'istruttoria delle domande ed alla concessione ed  erogazione  del
beneficio a favore degli aventi diritto. 
    2. La Regione rimborsa agli enti gestori del Servizio sociale dei
Comuni le spese sostenute per l'erogazione del beneficio agli  aventi
diritto, secondo le disposizioni di  cui  ai  commi  3,  4  e  5  del
presente articolo. 
    3. La Regione ripartisce agli enti gestori del  Servizio  sociale
dei Comuni le risorse disponibili per il 60 cento in proporzione alle
assegnazioni   finanziarie   per   l'anno    scolastico    precedente
regolarmente rendicontate e per il 40 per cento in base al numero dei
bambini iscritti ai nidi d'infanzia presenti nell'ambito territoriale
di competenza degli enti gestori al 30 ottobre  2008,  desunti  dalla
rilevazione  dell'anno  2008   curata   dal   Centro   Regionale   di
Documentazione e Analisi sull'infanzia e l'adolescenza (CRDA), di cui
alla legge 23 dicembre 1997, n. 451  (Istituzione  della  Commissione
parlamentare  per  l'infanzia  e  dell'Osservatorio   nazionale   per
l'infanzia). 
    4. I fondi di cui al comma 3 vengono trasferiti agli enti gestori
del Servizio sociale dei Comuni con le seguenti modalita': 
      a) acconto pari al 70 per cento della  spesa  rendicontata  per
l'anno scolastico 2007/2008, contestualmente all'impegno dei fondi; 
      b) il saldo a seguito della presentazione della rendicontazione
di cui all'art. 4. 
    5. Qualora, all'esito della rendicontazione di  cui  all'art.  4,
risultino spese  sostenute  da  singoli  enti  gestori  in  eccedenza
rispetto alle risorse loro  trasferite  ai  sensi  del  comma  3,  la
Regione provvede ad  effettuare  il  conguaglio  spettante,  anche  a
valere sui fondi stanziati nell'esercizio finanziario successivo. 
 
                               Art. 4. 
 
 
                           Rendicontazione 
 
    1. Gli enti gestori del Servizio sociale  dei  Comuni  presentano
alla struttura regionale competente,  ai  sensi  di  quanto  disposto
dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7  (Testo  unico
delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso) e successive modifiche e  integrazioni,  la  rendicontazione
delle spese sostenute, entro il 30 settembre 2010. 
 
                               Art. 5. 
 
 
                       Beneficiari e requisiti 
 
    1. Il beneficio e' concesso ai nuclei familiari a cui  appartiene
il minore iscritto  al  nido  d'infanzia,  residenti  in  Regione  al
momento della presentazione della domanda di incentivo. 
    2. I  nuclei  familiari  di  cui  al  comma  1  devono  avere  un
indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)  di  cui  al
decreto legislativo n. 109/1998 non superiore a € 35.000,00. 
    3. Il  beneficio  e'  concesso  ai  nuclei  familiari  che  hanno
sostenuto spese per il pagamento delle rette di iscrizione dei  figli
minori ai nidi d'infanzia, gestiti da soggetti pubblici, del  privato
sociale e privati, per l'anno scolastico 2008-2009. 
    4. Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari che, a qualunque
titolo,  hanno  usufruito  gratuitamente   del   servizio   di   nido
d'infanzia. 
 
                               Art. 6. 
 
 
                        Importo del beneficio 
 
    1. L'importo del beneficio viene fissato in € 120,00 mensili  nel
caso in cui, nel mese di riferimento, sia stata pagata una retta  per
una frequenza di almeno 8 ore e 30 minuti giornalieri e di  almeno  5
giorni alla settimana, indipendentemente dalla frequenza effettiva. 
    2. L'importo del beneficio viene fissato in € 90,00  mensili  nel
caso in cui, nel mese di riferimento, sia stata pagata una retta  per
una frequenza inferiore alle 8 ore e  30  minuti  giornalieri  oppure
inferiore  ai  5  giorni  alla  settimana,  indipendentemente   dalla
frequenza effettiva. 
    3. Nel  caso  in  cui  il  minore  sia  stato  iscritto  al  nido
d'infanzia per una sola parte del mese, il  beneficio  mensile  viene
concesso se il bambino e' stato iscritto per un numero di giorni pari
o superiore alla meta' piu' uno dei giorni utili, determinati in base
alle giornate di apertura effettiva  del  nido  d'infanzia  nel  mese
considerato, tenuto  conto  delle  modalita'  di  utilizzo  del  nido
d'infanzia preventivamente concordate. 
    4. Il beneficio  complessivo  attribuito  per  l'anno  scolastico
2008-2009 non puo' superare l'importo totale delle rette, riferite  a
tale anno scolastico, pagate e rimaste a carico dell'utente. 
 
                               Art. 7. 
 
 
                            Cumulabilita' 
 
    1.1 benefici di cui al presente regolamento sono  cumulabili  con
altri contributi e agevolazioni per  l'accesso  ai  nidi  d'infanzia,
fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico dell'utente. 
 
                               Art. 8. 
 
 
         Termine e modalita' di presentazione della domanda 
 
    1. La domanda e' presentata all'ente gestore del Servizio sociale
dei Comuni che ha la competenza sul territorio ove risiede il  nucleo
familiare di cui fa parte il minore interessato. 
    2. La domanda e' presentata da uno dei genitori  nel  cui  nucleo
familiare e' presente il minore interessato,  entro  sessanta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 
 
                               Art. 9. 
 
 
                      Erogazione del contributo 
 
    1. L'ente gestore del Servizio  sociale  dei  Comuni  eroga  agli
aventi diritto il beneficio in un'unica soluzione. 
 
                              Art. 10. 
 
 
          Monitoraggio e valutazione d'impatto della misura 
 
    1. La Regione si riserva di acquisire presso il Servizio  sociale
dei Comuni i  dati  necessari  al  monitoraggio  e  alla  valutazione
d'impatto della misura. 
 
                              Art. 11. 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
    1. Qualora, all'esito della rendicontazione per l'anno scolastico
2007/2008, le spese sostenute da singoli enti gestori siano risultate
eccedenti rispetto alle risorse  trasferite  ai  sensi  dell'art.  3,
comma 1, del Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 15  della  legge
regionale 18 agosto 2005, n.  20  (Sistema  educativo  integrato  dei
servizi per la prima infanzia) e successive modifiche e integrazioni,
concernente i criteri e le modalita' di ripartizione  del  Fondo  per
l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per  l'accesso  ai
nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2007/2008, e la  determinazione
delle modalita' di erogazione dei benefici a favore  delle  famiglie,
emanato con Decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008,  n.
269, la Regione provvede a trasferire  il  relativo  conguaglio,  nei
limiti delle risorse disponibili, utilizzando i fondi destinati  alle
medesime finalita' relativi all'anno scolastico 2008/2009. 
 
                              Art. 12. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente Regolamento entra in vigore il  giorno  successivo
alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. 
 
                     Visto, Il Presidente: TONDO