Allegato REGOLAMENTO CONCERNENTE I CRITERI E LE MODALITA' DI RIPARTIZIONE DEL FONDO DIRETTO ALL'ABBATTIMENTO DELLE RETTE A CARICO DELLE FAMIGLIE PER L'ACCESSO AI NIDI D'INFANZIA PER L'ANNO SCOLASTICO 20082009, DI CUI ALL'ART. 15, COMMI 2 E 2-BIS, DELLA LEGGE REGIONALE 18 AGOSTO 2005, N. 20 (SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO DEI SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA). Art. 1. F i n a l i t a' 1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 15, commi 2 e 2-bis, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modifiche ed integrazioni, i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati, per l'anno scolastico 2008-2009, da trasferire agli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, nonche' gli elementi per l'individuazione delle modalita' di erogazione dei benefici a favore delle famiglie. Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) anno scolastico 2008-2009: il periodo di tempo compreso tra il 1° settembre 2008 e il 31 agosto 2009; b) nucleo familiare: il nucleo familiare cosi' come definito dall'art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e successive modifiche e relativi decreti attuativi. Art. 3. Trasferimento dei fondi agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni 1. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni provvedono all'istruttoria delle domande ed alla concessione ed erogazione del beneficio a favore degli aventi diritto. 2. La Regione rimborsa agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni le spese sostenute per l'erogazione del beneficio agli aventi diritto, secondo le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo. 3. La Regione ripartisce agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni le risorse disponibili per il 60 cento in proporzione alle assegnazioni finanziarie per l'anno scolastico precedente regolarmente rendicontate e per il 40 per cento in base al numero dei bambini iscritti ai nidi d'infanzia presenti nell'ambito territoriale di competenza degli enti gestori al 30 ottobre 2008, desunti dalla rilevazione dell'anno 2008 curata dal Centro Regionale di Documentazione e Analisi sull'infanzia e l'adolescenza (CRDA), di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia). 4. I fondi di cui al comma 3 vengono trasferiti agli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni con le seguenti modalita': a) acconto pari al 70 per cento della spesa rendicontata per l'anno scolastico 2007/2008, contestualmente all'impegno dei fondi; b) il saldo a seguito della presentazione della rendicontazione di cui all'art. 4. 5. Qualora, all'esito della rendicontazione di cui all'art. 4, risultino spese sostenute da singoli enti gestori in eccedenza rispetto alle risorse loro trasferite ai sensi del comma 3, la Regione provvede ad effettuare il conguaglio spettante, anche a valere sui fondi stanziati nell'esercizio finanziario successivo. Art. 4. Rendicontazione 1. Gli enti gestori del Servizio sociale dei Comuni presentano alla struttura regionale competente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni, la rendicontazione delle spese sostenute, entro il 30 settembre 2010. Art. 5. Beneficiari e requisiti 1. Il beneficio e' concesso ai nuclei familiari a cui appartiene il minore iscritto al nido d'infanzia, residenti in Regione al momento della presentazione della domanda di incentivo. 2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono avere un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo n. 109/1998 non superiore a € 35.000,00. 3. Il beneficio e' concesso ai nuclei familiari che hanno sostenuto spese per il pagamento delle rette di iscrizione dei figli minori ai nidi d'infanzia, gestiti da soggetti pubblici, del privato sociale e privati, per l'anno scolastico 2008-2009. 4. Sono esclusi dal beneficio i nuclei familiari che, a qualunque titolo, hanno usufruito gratuitamente del servizio di nido d'infanzia. Art. 6. Importo del beneficio 1. L'importo del beneficio viene fissato in € 120,00 mensili nel caso in cui, nel mese di riferimento, sia stata pagata una retta per una frequenza di almeno 8 ore e 30 minuti giornalieri e di almeno 5 giorni alla settimana, indipendentemente dalla frequenza effettiva. 2. L'importo del beneficio viene fissato in € 90,00 mensili nel caso in cui, nel mese di riferimento, sia stata pagata una retta per una frequenza inferiore alle 8 ore e 30 minuti giornalieri oppure inferiore ai 5 giorni alla settimana, indipendentemente dalla frequenza effettiva. 3. Nel caso in cui il minore sia stato iscritto al nido d'infanzia per una sola parte del mese, il beneficio mensile viene concesso se il bambino e' stato iscritto per un numero di giorni pari o superiore alla meta' piu' uno dei giorni utili, determinati in base alle giornate di apertura effettiva del nido d'infanzia nel mese considerato, tenuto conto delle modalita' di utilizzo del nido d'infanzia preventivamente concordate. 4. Il beneficio complessivo attribuito per l'anno scolastico 2008-2009 non puo' superare l'importo totale delle rette, riferite a tale anno scolastico, pagate e rimaste a carico dell'utente. Art. 7. Cumulabilita' 1.1 benefici di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri contributi e agevolazioni per l'accesso ai nidi d'infanzia, fino alla concorrenza della spesa rimasta a carico dell'utente. Art. 8. Termine e modalita' di presentazione della domanda 1. La domanda e' presentata all'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni che ha la competenza sul territorio ove risiede il nucleo familiare di cui fa parte il minore interessato. 2. La domanda e' presentata da uno dei genitori nel cui nucleo familiare e' presente il minore interessato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Art. 9. Erogazione del contributo 1. L'ente gestore del Servizio sociale dei Comuni eroga agli aventi diritto il beneficio in un'unica soluzione. Art. 10. Monitoraggio e valutazione d'impatto della misura 1. La Regione si riserva di acquisire presso il Servizio sociale dei Comuni i dati necessari al monitoraggio e alla valutazione d'impatto della misura. Art. 11. Disposizione transitoria 1. Qualora, all'esito della rendicontazione per l'anno scolastico 2007/2008, le spese sostenute da singoli enti gestori siano risultate eccedenti rispetto alle risorse trasferite ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Regolamento di cui al comma 2 dell'art. 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia) e successive modifiche e integrazioni, concernente i criteri e le modalita' di ripartizione del Fondo per l'abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia per l'anno scolastico 2007/2008, e la determinazione delle modalita' di erogazione dei benefici a favore delle famiglie, emanato con Decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008, n. 269, la Regione provvede a trasferire il relativo conguaglio, nei limiti delle risorse disponibili, utilizzando i fondi destinati alle medesime finalita' relativi all'anno scolastico 2008/2009. Art. 12. Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Visto, Il Presidente: TONDO