Art. 12 
 
  Validita' ed utilizzo della graduatoria finale del corso-concorso 
 
    1. La graduatoria finale del corso-concorso, ai  sensi  dell'art.
100, comma 2, lettera  c),  della  legge  provinciale  sulla  scuola,
conserva  validita'  per  un  periodo  di  tre  anni  dalla  data  di
approvazione. 
    2. La graduatoria finale del  corso-concorso  e'  utilizzata  per
l'assunzione o l'inquadramento nella  qualifica  di  dirigente  delle
istituzioni  scolastiche  e  formative  provinciali   dei   candidati
dichiarati idonei ai sensi dell'art. 11,  comma  3,  nel  limite  dei
posti vacanti e disponibili annualmente determinati  dalla  struttura
provinciale competente. 
    3. Qualora, nel periodo di validita'  della  graduatoria  finale,
non siano stati assunti o inquadrati  tutti  i  candidati  dichiarati
idonei, la Giunta  provinciale  puo'  prorogare  la  validita'  della
stessa.