Art. 4 
 
               Contenuti del bando del corso-concorso 
 
    1. Il bando del corso-concorso contiene, in particolare: 
      a) il richiamo di conformita' dei contenuti del bando  e  delle
modalita' con le quali e' espletato il corso-concorso, alle norme  di
questo  regolamento  e  alle  altre  disposizioni  di  legge   o   di
regolamento vigenti in materia; 
      b) il numero dei posti di dirigente di istituzione scolastica o
formativa  provinciale  per  i  quali  e'  indetto  il  corsoconcorso
calcolato, ai sensi dell'articolo 100, comma  2,  lettera  c),  della
legge provinciale sulla scuola, tenendo conto  dei  posti  vacanti  e
disponibili alla data di indizione dello stesso e  delle  previsioni,
riferite al triennio  successivo  alla  approvazione  del  bando,  di
collocamento a riposo dei dirigenti delle istituzioni  scolastiche  e
formative provinciali per raggiunti limiti di eta'  o  di  cessazione
dal servizio per altri motivi; 
      c) il termine e le modalita' di presentazione della domanda  di
iscrizione  al  corso-concorso,  delle   dichiarazioni   da   rendere
obbligatoriamente  e  della  documentazione   richiesta   dal   bando
medesimo. Al bando e' allegato un facsimile della domanda; 
      d) la determinazione dell'importo della tassa di concorso e  le
modalita' per il suo versamento; 
      e) l'indicazione dei requisiti soggettivi richiesti dall'art. 5
nonche' dalla normativa provinciale vigente per la partecipazione  al
corso-concorso; 
      f) l'indicazione del numero  di  candidati  da  ammettere  alla
prova  di  preselezione,  definito  sulla  base  di  quanto  previsto
dall'art. 6, comma 3, nonche' del numero di candidati da ammettere al
concorso di  ammissione,  definito  sulla  base  di  quanto  previsto
dall'art. 6, comma 5; 
      g) l'indicazione,  con  riguardo  alla  prova  di  preselezione
prevista dall'art. 6, comma 1, lettera b), delle  materie  ricomprese
tra  le  aree  tematiche  e  gli  ambiti  di   riferimento   previsti
dall'allegato B, nonche' dei criteri di  svolgimento  della  predetta
prova; il bando puo' prevedere  che  la  prova  di  preselezione  sia
effettuata da aziende specializzate in selezione del personale; 
      h) l'indicazione del peso da attribuire: 
        1) alla preselezione per titoli e alla prova di  preselezione
previste, rispettivamente, dall'art. 6, comma 1, lettere a) e b),  al
fine della determinazione del punteggio complessivo da attribuire  ai
fini dell'accesso al concorso di ammissione; 
        2)  alle  prove  sostenute   nell'ambito   della   prova   di
preselezione prevista dall'art.  6,  comma  1,  lettera  b),  per  la
determinazione del punteggio complessivo da attribuire al termine  di
tale prova; 
      i) l'indicazione  delle  materie  oggetto  rispettivamente  del
concorso  di  ammissione,  del  periodo  di  tirocinio  formativo   e
dell'esame finale, che devono essere ricomprese tra le aree tematiche
e gli ambiti di riferimento previsti dall'allegato B; 
      j) il punteggio minimo richiesto per il superamento delle prove
previste dagli articoli 8 e 10 e il peso da  attribuire  alle  stesse
nonche' al periodo di tirocinio formativo ai  fini  della  formazione
del voto di ogni fase procedurale del corso-concorso; 
      k) l'indicazione riguardante  l'accertamento  della  conoscenza
della lingua straniera indicata dal candidato ai sensi  dell'art.  8,
comma 2; 
      l) le modalita' di ripartizione e di svolgimento del periodo di
tirocinio formativo tra attivita' formative in presenza  e  attivita'
di tirocinio in situazione; 
      m) le modalita' per la comunicazione del diario  e  della  sede
delle singole prove nonche' dei  termini  per  la  comunicazione  del
diario e della sede  o  solamente  della  sede  delle  singole  prove
previste da questo regolamento; 
      n) i titoli che danno luogo  a  precedenza  o  a  preferenza  a
parita' di punteggio nelle prove ed i relativi termini e modalita' di
presentazione ai sensi della normativa vigente; 
      o) la  possibilita'  di  segnalare  l'eventuale  situazione  di
portatore di handicap, ai sensi della legge provinciale 10  settembre
2003, n. 8 (Disposizioni per l'attuazione delle  politiche  a  favore
delle persone in situazione di handicap) e  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e
i diritti delle persone handicappate), ai fini della fruizione  degli
ausili nonche' dei tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove; 
      p)  il  trattamento  economico  lordo   dei   dirigenti   delle
istituzioni scolastiche e formative provinciali, dettagliato in tutte
le sue componenti e  con  gli  opportuni  rinvii  di  riferimento  ai
contratti collettivi in vigore; 
      q) la citazione del decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198
(Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246) ai fini del rispetto delle pari
opportunita' tra uomini  e  norma  dell'articolo  6  della  legge  28
novembre 2005, n. 246) ai fini del rispetto delle  pari  opportunita'
tra uomini e donne per l'accesso al lavoro; 
      r)  l'indicazione  del  responsabile  del  procedimento  oppure
l'indicazione delle modalita'  e  dei  termini  per  l'individuazione
dello stesso; 
      s) la documentazione da presentare  in  caso  di  assunzione  o
inquadramento  nella  qualifica  di   dirigente   delle   istituzioni
scolastiche e formative provinciali e i relativi termini; 
      t) le modalita' per il trattamento dei dati personali, ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia  di
protezione dei dati personali).