Art. 4 Requisiti di prestazione energetica 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 9 nonche' dal comma 2 di questo articolo, i requisiti minimi obbligatori di prestazione energetica degli edifici da rispettare in sede di progettazione e di realizzazione degli interventi previsti dai commi 3 e 4, nonche' la relativa metodologia di calcolo, sono previsti nell'allegato A di questo regolamento. 2. L'allegato A puo' essere sostituito o modificato con deliberazione della Giunta provinciale. Tale deliberazione puo' prevedere le necessarie norme transitorie nonche' le disposizioni di coordinamento con la disciplina complessiva di questo regolamento. 3. L'allegato A si applica nei seguenti casi: a) edifici di nuova costruzione; b) sostituzione edilizia; c) demolizione e ricostruzione; d) ampliamenti dei volumi superiori del 20 per cento del volume esistente, limitatamente al volume nuovo; e) ristrutturazione totale dell'intero edificio. 4. Si applicano nei seguenti casi le prescrizioni piu' semplificate che saranno individuate con la deliberazione prevista dal comma 2: a) ristrutturazione totale di una o piu' unita' immobiliari, ristrutturazioni parziali, manutenzione straordinaria, ampliamenti inferiori al 20 per cento; b) restauro e risanamento conservativo, salvo dimostrata incompatibilita' con i caratteri storici e artistici o tipologici. 5. Sono inoltre utilizzabili le metodologie di calcolo previste dalla normativa statale in materia di rendimento energetico nell'edilizia che soddisfino requisiti di efficienza energetica e non siano in contraddizione con la normativa vigente, purche' esse assicurino la verifica del rispetto dei requisiti previsti da questo regolamento. Alle predette condizioni sono inoltre utilizzabili le metodologie di calcolo previste da sistemi di valutazione e certificazione di sostenibilita' ambientale degli edifici riconosciute nell'ambito delle convenzioni o degli accordi previsti dall'art. 7, comma 8. 6. Il rispetto dei requisiti previsti da questo articolo deve risultare dalla relazione e dagli elaborati progettuali allegati alla domanda del titolo edilizio o alla denuncia di inizio di attivita' ovvero all'atto dell'approvazione del progetto ove sia richiesto l'accertamento di conformita' urbanistica. Al fine di semplificare il procedimento di certificazione, nell'ambito degli elaborati devono essere evidenziati i dati individuati con la deliberazione prevista dall'art. 6, comma 1, con le modalita' previste dalla medesima deliberazione.