Art. 10 Norma finale 1. Fatte salve, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti la figura professionale ad esaurimento di guardia ittico-venatoria, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di applicarsi le seguenti deliberazioni: a) deliberazione della Giunta provinciale n. 1078 di data 17 maggio 2002, ad oggetto «Deliberazione di attuazione dell'art. 6 del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m ed int., in materia di armamento da fornire al personale del Corpo forestale provinciale. Definizione dei criteri e delle modalita' relativi alla dotazione dell'armamento di tipo comune e relativi allo svolgimento di periodici corsi di addestramento all'uso di tale armamento)». b) deliberazione della Giunta provinciale n. 2203 di data 27 ottobre 2006, ad oggetto «Integrazioni alla deliberazione n. 1078 di data 17 maggio 2002 (Deliberazione di attuazione dell'art. 6 del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di armamento da fornire al personale del Corpo forestale provinciale. Definizione dei criteri e delle modalita' relativi alla dotazione dell'armamento di tipo comune e relativi allo svolgimento di periodici corsi di addestramento all'uso di tale armamento)». 2. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza e di armi. Il presente decreto sara' pubblicato nel «Bollettino ufficiale» della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. DELLAI