Art. 10 
 
                            Norma finale 
 
    1.  Fatte  salve,  in   quanto   compatibili,   le   disposizioni
riguardanti  la  figura  professionale  ad  esaurimento  di   guardia
ittico-venatoria, dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento cessano di applicarsi le seguenti deliberazioni: 
      a) deliberazione della Giunta provinciale n. 1078  di  data  17
maggio 2002, ad oggetto «Deliberazione di attuazione dell'art. 6  del
D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m ed int.,  in  materia  di
armamento da fornire al personale del  Corpo  forestale  provinciale.
Definizione dei criteri e delle  modalita'  relativi  alla  dotazione
dell'armamento  di  tipo  comune  e  relativi  allo  svolgimento   di
periodici corsi di addestramento all'uso di tale armamento)». 
      b) deliberazione della Giunta provinciale n. 2203  di  data  27
ottobre 2006, ad oggetto «Integrazioni alla deliberazione n. 1078  di
data 17 maggio 2002 (Deliberazione  di  attuazione  dell'art.  6  del
D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in  materia  di
armamento da fornire al personale del  Corpo  forestale  provinciale.
Definizione dei criteri e delle  modalita'  relativi  alla  dotazione
dell'armamento  di  tipo  comune  e  relativi  allo  svolgimento   di
periodici corsi di addestramento all'uso di tale armamento)». 
    2. Per quanto non disposto nel presente regolamento si  applicano
le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza e di
armi. 
    Il presente decreto sara' pubblicato nel  «Bollettino  ufficiale»
della Regione. 
    E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e  di  farlo
osservare. 
 
                               DELLAI