Art. 2 Finalita' dell'armamento e tipologia delle armi in dotazione 1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del nuovo Regolamento, al personale del CFT inquadrato nelle qualifiche forestali, al quale e' riconosciuta dal Commissario del Governo la qualifica di agente di pubblica sicurezza in osservanza di quanto disposto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), per l'espletamento dei compiti istituzionali e' assegnata in dotazione, ai fini della difesa personale, un'arma corta di tipo comune secondo quanto stabilito al comma 4. 2. Il personale del CFT inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del nuovo Regolamento, nelle qualifiche e nelle figure professionali della Provincia autonoma di Trento corrispondenti alle denominazioni per il personale del CFT di dirigente generale - capo del CFT, dirigente forestale, vice questore forestale aggiunto, commissario forestale capo e commissario forestale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e al quale l'Amministrazione non assegna un'arma in dotazione, puo' portare in servizio un'arma corta del tipo comune di proprieta', dichiarandone i dati identificativi al capo del CFT e alla Questura. 3. A titolo di dotazione di reparto, intendendosi le strutture centrali e periferiche della struttura organizzativa di primo livello competente in materia di foreste, nonche' gli enti presso cui il personale del CFT e' comandato o messo a disposizione, l'Amministrazione puo' assegnare le armi da caccia previste dall'articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonche' armi con proiettili a narcotico, incaricandone dell'utilizzo il personale del CFT, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Tale utilizzo e' esclusivamente correlato alle seguenti attivita' di istituto da esercitarsi sulla base di specifici ordini di servizio: a) vigilanza e gestione in campo venatorio e faunistico; b) controllo delle patologie del patrimonio forestale; c) eventuali interventi disposti dall'Autorita' competente. 4. La tipologia di armi in dotazione al personale del CFT per il fini di cui ai commi 1 e 3, e' stabilita dal Commissario del Governo per la provincia di Trento, d'intesa con la Giunta provinciale. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate dall'Amministrazione o dichiarate alla stessa dal personale indicato dal comma 2.