Art. 2 
 
    Finalita' dell'armamento e tipologia delle armi in dotazione 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del nuovo Regolamento,  al
personale del CFT inquadrato nelle qualifiche forestali, al quale  e'
riconosciuta dal Commissario del Governo la qualifica  di  agente  di
pubblica sicurezza in osservanza di quanto disposto dall'articolo  14
del decreto del Presidente della Repubblica 22  marzo  1974,  n.  279
(Norme di attuazione dello Statuto speciale per la  Regione  Trentino
Alto Adige in materia di minime proprieta' colturali, caccia e pesca,
agricoltura e foreste), per l'espletamento dei compiti  istituzionali
e' assegnata in dotazione, ai fini della  difesa  personale,  un'arma
corta di tipo comune secondo quanto stabilito al comma 4. 
    2. Il personale del CFT inquadrato,  ai  sensi  dell'articolo  3,
comma 3, del nuovo  Regolamento,  nelle  qualifiche  e  nelle  figure
professionali della Provincia autonoma di Trento corrispondenti  alle
denominazioni per il personale del CFT di dirigente generale  -  capo
del CFT,  dirigente  forestale,  vice  questore  forestale  aggiunto,
commissario forestale capo e commissario forestale, in possesso della
qualifica   di   agente   di   pubblica   sicurezza   e   al    quale
l'Amministrazione non assegna un'arma in dotazione, puo'  portare  in
servizio un'arma corta del tipo comune di proprieta', dichiarandone i
dati identificativi al capo del CFT e alla Questura. 
    3. A titolo di dotazione di reparto,  intendendosi  le  strutture
centrali e periferiche della struttura organizzativa di primo livello
competente in materia di foreste, nonche'  gli  enti  presso  cui  il
personale  del   CFT   e'   comandato   o   messo   a   disposizione,
l'Amministrazione  puo'  assegnare  le  armi   da   caccia   previste
dall'articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme  per  la
protezione  della  fauna  selvatica  omeoterma  e  per  il   prelievo
venatorio), nonche' armi con proiettili  a  narcotico,  incaricandone
dell'utilizzo il personale del CFT, in possesso  della  qualifica  di
agente  di  pubblica  sicurezza.  Tale  utilizzo  e'   esclusivamente
correlato alle seguenti attivita' di istituto  da  esercitarsi  sulla
base di specifici ordini di servizio: 
      a) vigilanza e gestione in campo venatorio e faunistico; 
      b) controllo delle patologie del patrimonio forestale; 
      c) eventuali interventi disposti dall'Autorita' competente. 
    4. La tipologia di armi in dotazione al personale del CFT per  il
fini di cui ai commi 1 e 3, e' stabilita dal Commissario del  Governo
per la provincia di Trento, d'intesa con la Giunta  provinciale.  Non
possono essere portate in servizio armi diverse da  quelle  assegnate
dall'Amministrazione o dichiarate alla stessa dal personale  indicato
dal comma 2.