Art. 3 Modalita' di porto dell'arma 1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 73 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), gli agenti di pubblica sicurezza individuati dall'articolo 2 del presente regolamento sono abilitati al porto delle armi in dotazione senza licenza nel territorio della Provincia autonoma di Trento. 2. Tale abilitazione sussiste anche fuori del territorio provinciale, esclusivamente nei seguenti casi: a) per motivi di servizio, quando e' necessario percorrere dei territori limitrofi alla Provincia per raggiungere delle zone della stessa; b) in situazioni di necessita' dovute alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di servizio; c) nell'esecuzione di attivita' o indagini disposte dall'Autorita' giudiziaria; d) nei casi straordinari di rischio imminente per la sicurezza ed incolumita' pubblica, compresi gli interventi di emergenza connessi a progetti di reintroduzione di fauna selvatica; e) nello svolgimento di servizi di protezione civile e pubblico soccorso, qualora l'intervento con le armi sia richiesto o autorizzato dalla locale Autorita' di pubblica sicurezza. 3. Il porto dell'arma in dotazione e' consentito in servizio e, per il personale di cui all'articolo 2, comma 1, di regola indossando l'uniforme. Per servizio si intendono anche i tempi e i luoghi di percorrenza per raggiungere il luogo di espletamento dei compiti istituzionali. 4. Il capo del CFT disciplina le circostanze concrete in cui il porto dell'arma in dotazione e' consentito correlandolo all'utilizzo delle uniformi, degli oggetti di corredo e di equipaggiamento.