Art. 3 
 
                    Modalita' di porto dell'arma 
 
    1. In considerazione di  quanto  disposto  dall'articolo  73  del
Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento  di  esecuzione  del
Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773,  Testo  unico  delle  leggi  di
pubblica sicurezza), gli agenti  di  pubblica  sicurezza  individuati
dall'articolo 2 del presente  regolamento  sono  abilitati  al  porto
delle armi in dotazione senza licenza nel territorio della  Provincia
autonoma di Trento. 
    2.  Tale  abilitazione  sussiste  anche  fuori   del   territorio
provinciale, esclusivamente nei seguenti casi: 
      a) per motivi di servizio, quando e' necessario percorrere  dei
territori limitrofi alla Provincia per raggiungere delle  zone  della
stessa; 
      b)  in  situazioni  di   necessita'   dovute   alla   flagranza
dell'illecito commesso nel territorio di servizio; 
      c)   nell'esecuzione   di   attivita'   o   indagini   disposte
dall'Autorita' giudiziaria; 
      d) nei casi straordinari di rischio imminente per la  sicurezza
ed  incolumita'  pubblica,  compresi  gli  interventi  di   emergenza
connessi a progetti di reintroduzione di fauna selvatica; 
      e) nello svolgimento di servizi di protezione civile e pubblico
soccorso,  qualora  l'intervento  con  le  armi   sia   richiesto   o
autorizzato dalla locale Autorita' di pubblica sicurezza. 
    3. Il porto dell'arma in dotazione e' consentito in  servizio  e,
per il personale di cui all'articolo 2, comma 1, di regola indossando
l'uniforme. Per servizio si intendono anche i tempi  e  i  luoghi  di
percorrenza per raggiungere il  luogo  di  espletamento  dei  compiti
istituzionali. 
    4. Il capo del CFT disciplina le circostanze concrete in  cui  il
porto dell'arma in dotazione e' consentito correlandolo  all'utilizzo
delle uniformi, degli oggetti di corredo e di equipaggiamento.