Art. 4 
 
                Assegnazione e restituzione dell'arma 
 
    1.  L'assegnazione  dell'arma  corta  di  tipo  comune   di   cui
all'articolo 2, comma 1,  e'  effettuata  in  via  continuati-va  con
provvedimento  del  capo  del  CFT.   L'assegnazione   dell'arma   e'
subordinata alla  verifica  dell'idoneita'  psicofisica  al  porto  e
all'uso delle armi, se  non  precedentemente  accertata.  L'idoneita'
psicofisica e' valutata in base al possesso dei requisiti psicofisici
minimi per il rilascio ed il  rinnovo  dell'autorizzazione  al  porto
delle armi per uso difesa personale e per uso  caccia  stabiliti  con
decreto del Ministro della Sanita', fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 5. La presente disposizione si applica anche  nel  caso
di porto di arma corta di tipo comune di proprieta' del personale del
CFT indicato dall'articolo 2, comma 2. 
    2. L'arma assegnata deve essere versata all'armeria  in  caso  di
perdita della qualita' di  agente  di  pubblica  sicurezza,  all'atto
della cessazione o della sospensione del rapporto di lavoro  e  tutte
le  volte  in   cui   sia   disposto   con   provvedimento   motivato
dell'Amministrazione o dell'Autorita' competente. 
    3. Le armi previste dall'articolo 2, comma 3, sono  assegnate  di
volta in volta secondo le modalita' stabilite  dal  capo  del  CFT  e
comunicate alla Questura.