Art. 4 Assegnazione e restituzione dell'arma 1. L'assegnazione dell'arma corta di tipo comune di cui all'articolo 2, comma 1, e' effettuata in via continuati-va con provvedimento del capo del CFT. L'assegnazione dell'arma e' subordinata alla verifica dell'idoneita' psicofisica al porto e all'uso delle armi, se non precedentemente accertata. L'idoneita' psicofisica e' valutata in base al possesso dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto delle armi per uso difesa personale e per uso caccia stabiliti con decreto del Ministro della Sanita', fermo restando quanto previsto dall'articolo 5. La presente disposizione si applica anche nel caso di porto di arma corta di tipo comune di proprieta' del personale del CFT indicato dall'articolo 2, comma 2. 2. L'arma assegnata deve essere versata all'armeria in caso di perdita della qualita' di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o della sospensione del rapporto di lavoro e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell'Amministrazione o dell'Autorita' competente. 3. Le armi previste dall'articolo 2, comma 3, sono assegnate di volta in volta secondo le modalita' stabilite dal capo del CFT e comunicate alla Questura.