Art. 5 Persistenza dell'idoneita' psico-fisica ai fini del porto e uso delle armi 1. Nei casi in cui ci sia fondato motivo di ritenere che particolari condotte possano incidere sull'idoneita' al porto e all'uso delle armi, il dirigente della struttura inoltra una segnalazione scritta al capo del CFT, riferendo dettagliatamente i problemi riscontrati e motivando la richiesta di sottoporre il dipendente ad accertamenti sanitari. 2. Il capo del CFT, ricevuta la segnalazione, la inoltra alla struttura provinciale competente in materia di personale, con la richiesta di sottoporre il dipendente a visita medica presso il Collegio medico individuato dall'Amministrazione. 3. Anche fuori dai casi indicati dall'articolo 4, comma 2, il capo del CFT puo' disporre, in via cautelativa, che il dipendente versi l'arma all'armeria del CFT. 4. Sulla base del giudizio espresso dal Collegio medico, l'Amministrazione attiva i conseguenti provvedimenti. Ai fini della disciplina di cui al presente regolamento, qualora l'accertamento sanitario disponga la non idoneita' all'assegnazione, al porto e all'uso delle armi, il capo del CFT dispone la restituzione dell'arma corta in dotazione individuale e pone il divieto di utilizzo delle armi di reparto. 5. L'accertamento dell'inidoneita' psicofisica di cui al comma 4 viene comunicato dal capo del CFT alla Questura per l'adozione di eventuali provvedimenti connessi al porto o alla detenzione delle armi.