Art. 5 
 
Persistenza dell'idoneita' psico-fisica ai fini del porto e uso delle
                                armi 
 
    1. Nei casi  in  cui  ci  sia  fondato  motivo  di  ritenere  che
particolari condotte  possano  incidere  sull'idoneita'  al  porto  e
all'uso  delle  armi,  il  dirigente  della  struttura  inoltra   una
segnalazione scritta al capo del CFT,  riferendo  dettagliatamente  i
problemi riscontrati  e  motivando  la  richiesta  di  sottoporre  il
dipendente ad accertamenti sanitari. 
    2. Il capo del CFT, ricevuta la  segnalazione,  la  inoltra  alla
struttura provinciale competente in  materia  di  personale,  con  la
richiesta di sottoporre il  dipendente  a  visita  medica  presso  il
Collegio medico individuato dall'Amministrazione. 
    3. Anche fuori dai casi indicati dall'articolo  4,  comma  2,  il
capo del CFT puo' disporre, in via  cautelativa,  che  il  dipendente
versi l'arma all'armeria del CFT. 
    4.  Sulla  base  del  giudizio  espresso  dal  Collegio   medico,
l'Amministrazione attiva i conseguenti provvedimenti. Ai  fini  della
disciplina di cui al  presente  regolamento,  qualora  l'accertamento
sanitario disponga la non  idoneita'  all'assegnazione,  al  porto  e
all'uso delle armi, il capo del CFT dispone la restituzione dell'arma
corta in dotazione individuale e pone il divieto  di  utilizzo  delle
armi di reparto. 
    5. L'accertamento dell'inidoneita' psicofisica di cui al comma  4
viene comunicato dal capo del CFT alla  Questura  per  l'adozione  di
eventuali provvedimenti connessi al porto  o  alla  detenzione  delle
armi.