Art. 7 
 
                           Armeria del CFT 
 
    1.  L'armeria  del  CFT  e'   istituita   presso   la   struttura
organizzativa di primo livello competente in materia di foreste ed ha
la  funzione  di  custodia  delle   armi   corte   e   del   relativo
munizionamento in dotazione, non assegnati al personale. 
    2. L'armeria funge altresi' da locale di custodia per le  armi  e
relative munizioni di cui all'articolo 2, comma 3, in dotazione  alle
sedi centrali delle strutture organizzative previste dall'articolo 3,
comma 1, lett. a), del nuovo Regolamento,  nonche'  per  le  armi  da
caccia ed  eventuali  munizioni  sequestrate  amministrativamente,  a
seguito di infrazioni in materia di protezione della fauna  selvatica
e di esercizio della caccia. 
    3.  Gli  adempimenti  in  materia  di  controlli  e  sorveglianza
dell'armeria,  nonche'  i  doveri  del   consegnatario   dell'armeria
medesima, sono quelli stabiliti al Capo III del decreto del Ministero
dell'Interno 4 marzo 1987,  n.  145  (Norme  concernenti  l'armamento
degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e'  conferita  la
qualita' di agente di pubblica sicurezza). Per quanto compatibili,  i
riferimenti al predetto decreto valgono altresi' per le  disposizioni
in materia di caratteristiche e funzionamento dell'armeria nonche' di
distribuzione e di ritiro delle armi in dotazione. 
    4. La nomina del consegnatario dell'armeria e del  suo  sostituto
e' effettuata dal capo del CFT e e' comunicata alla Questura.