Art. 7 Armeria del CFT 1. L'armeria del CFT e' istituita presso la struttura organizzativa di primo livello competente in materia di foreste ed ha la funzione di custodia delle armi corte e del relativo munizionamento in dotazione, non assegnati al personale. 2. L'armeria funge altresi' da locale di custodia per le armi e relative munizioni di cui all'articolo 2, comma 3, in dotazione alle sedi centrali delle strutture organizzative previste dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del nuovo Regolamento, nonche' per le armi da caccia ed eventuali munizioni sequestrate amministrativamente, a seguito di infrazioni in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia. 3. Gli adempimenti in materia di controlli e sorveglianza dell'armeria, nonche' i doveri del consegnatario dell'armeria medesima, sono quelli stabiliti al Capo III del decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali e' conferita la qualita' di agente di pubblica sicurezza). Per quanto compatibili, i riferimenti al predetto decreto valgono altresi' per le disposizioni in materia di caratteristiche e funzionamento dell'armeria nonche' di distribuzione e di ritiro delle armi in dotazione. 4. La nomina del consegnatario dell'armeria e del suo sostituto e' effettuata dal capo del CFT e e' comunicata alla Questura.