Art. 9 
 
                            Addestramento 
 
    1. Il personale cui e'  consegnata  l'arma  in  dotazione  o  che
utilizza l'arma di reparto presta servizio armato dopo aver sostenuto
il necessario addestramento. 
    2. Il personale cui e' assegnata l'arma corta di tipo  comune  di
cui all'articolo 2 e'  iscritto  ad  una  sezione  di  tiro  a  segno
nazionale e deve superare  ogni  anno  almeno  un  corso  di  lezioni
regolamentari  di  tiro  a  segno,  presso  poligoni  abilitati   per
l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. Tale  addestramento
puo' essere  ripetuto  nel  corso  dell'anno  per  i  dipendenti  che
svolgono servizi particolari. 
    3. Per le finalita' previste dal comma 2, il capo  del  CFT  puo'
stipulare apposite convenzioni  con  le  sezioni  del  tiro  a  segno
nazionale, nonche' con gli enti o comandi che  dispongono  di  propri
poligoni  abilitati   e   puo'   incaricare   una   delle   strutture
organizzative previste dall'articolo 3,  comma  1,  lettera  a),  del
nuovo  Regolamento  dell'espletamento  degli  adempimenti   logistici
connessi alle esercitazioni di tiro.