Art. 9 Addestramento 1. Il personale cui e' consegnata l'arma in dotazione o che utilizza l'arma di reparto presta servizio armato dopo aver sostenuto il necessario addestramento. 2. Il personale cui e' assegnata l'arma corta di tipo comune di cui all'articolo 2 e' iscritto ad una sezione di tiro a segno nazionale e deve superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. Tale addestramento puo' essere ripetuto nel corso dell'anno per i dipendenti che svolgono servizi particolari. 3. Per le finalita' previste dal comma 2, il capo del CFT puo' stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonche' con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati e puo' incaricare una delle strutture organizzative previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del nuovo Regolamento dell'espletamento degli adempimenti logistici connessi alle esercitazioni di tiro.