Art. 3 
 
                     Iscrizione e cancellazione 
 
    1. Ha titolo all'iscrizione all'albo: 
      a) il personale in possesso della  qualifica  di  dirigente  di
istituzione scolastica o formativa provinciale; 
      b) il personale cui sono attribuite le  funzioni  di  dirigente
preposto all'istituzione scolastica e formativa ladina (sorastant  de
la scola ladina) ai sensi dell'art. 49, comma  1,  lettere  a)  e  b)
della legge provinciale sulla scuola; 
      c)  il  personale  preposto  ad   una   istituzione   formativa
provinciale con le modalita' indicate dall'art. 100, comma  4,  della
legge provinciale sulla scuola. 
    2.  L'iscrizione  e'  effettuata  con  riferimento   al   momento
dell'attribuzione della qualifica di  dirigente  o  del  conferimento
delle funzioni dirigenziali. 
    3. L'iscrizione e la cancellazione dei dirigenti e  dei  relativi
dati  dall'albo  sono  effettuate   d'ufficio   e   hanno   efficacia
dichiarativa. 
    4. La cancellazione dall'albo avviene a seguito di: 
      a) trasferimento fuori Provincia; 
      b) risoluzione del rapporto di lavoro; 
      c) perdita della qualifica o delle funzioni previste dal  comma
1.