Art. 3 Iscrizione e cancellazione 1. Ha titolo all'iscrizione all'albo: a) il personale in possesso della qualifica di dirigente di istituzione scolastica o formativa provinciale; b) il personale cui sono attribuite le funzioni di dirigente preposto all'istituzione scolastica e formativa ladina (sorastant de la scola ladina) ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettere a) e b) della legge provinciale sulla scuola; c) il personale preposto ad una istituzione formativa provinciale con le modalita' indicate dall'art. 100, comma 4, della legge provinciale sulla scuola. 2. L'iscrizione e' effettuata con riferimento al momento dell'attribuzione della qualifica di dirigente o del conferimento delle funzioni dirigenziali. 3. L'iscrizione e la cancellazione dei dirigenti e dei relativi dati dall'albo sono effettuate d'ufficio e hanno efficacia dichiarativa. 4. La cancellazione dall'albo avviene a seguito di: a) trasferimento fuori Provincia; b) risoluzione del rapporto di lavoro; c) perdita della qualifica o delle funzioni previste dal comma 1.