Art. 4 
 
                   Modalita' di gestione dell'albo 
 
    1. Alla formazione, alla gestione e  all'aggiornamento  dell'albo
provvede  il  dipartimento  provinciale  competente  in  materia   di
istruzione, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e
tutela dei dati personali. 
    2. I dati e la documentazione  relativi  all'albo  sono  raccolti
d'ufficio, qualora  gia'  in  possesso  dell'amministrazione,  oppure
tramite richiesta all'interessato. 
    3. Il dirigente e' tenuto a comunicare il cambiamento dei  propri
dati, come riportati nell'albo, entro trenta giorni  dal  verificarsi
del fatto cui essi si riferiscono.