Art. 4 Modalita' di gestione dell'albo 1. Alla formazione, alla gestione e all'aggiornamento dell'albo provvede il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e tutela dei dati personali. 2. I dati e la documentazione relativi all'albo sono raccolti d'ufficio, qualora gia' in possesso dell'amministrazione, oppure tramite richiesta all'interessato. 3. Il dirigente e' tenuto a comunicare il cambiamento dei propri dati, come riportati nell'albo, entro trenta giorni dal verificarsi del fatto cui essi si riferiscono.