Art. 5 
 
Pubblicita'  degli  elenchi  nominativi   e   accesso   alle   schede
                             individuali 
 
    1. Ciascun elenco nominativo dei dirigenti, contenuto  nelle  due
sezioni dell'albo  previste  dall'art.  2,  comma  1,  e'  pubblicato
annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione entro il  mese  di
febbraio con riferimento alla situazione aggiornata  al  31  dicembre
dell'anno precedente. 
    2. L'accesso alle schede individuali e' consentito: 
      a) nei  casi  e  secondo  le  modalita'  previste  dalla  legge
provinciale   30   novembre   1992,   n.   23   (Principi   per    la
democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione alla azione
amministrativa  provinciale  e  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo); 
      b)  previo  consenso  del  dirigente  interessato,  a  soggetti
pubblici o privati che ne facciano richiesta motivata.