Art. 5 Pubblicita' degli elenchi nominativi e accesso alle schede individuali 1. Ciascun elenco nominativo dei dirigenti, contenuto nelle due sezioni dell'albo previste dall'art. 2, comma 1, e' pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione entro il mese di febbraio con riferimento alla situazione aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente. 2. L'accesso alle schede individuali e' consentito: a) nei casi e secondo le modalita' previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione alla azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo); b) previo consenso del dirigente interessato, a soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta motivata.