Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: a) fascicolo aziendale, il contenitore cartaceo ed elettronico riepilogativo dei dati aziendali, previsto dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173) e dall'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38); b) superficie vitata, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 luglio 2000 (Termine e modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate), la superficie all'interno del sesto di impianto, da filare a filare e da vite a vite, aumentata nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto e, in particolare: 1) superficie vitata ricadente su una intera particella catastale, in questo caso la superficie vitata da considerarsi e' l'intera superficie catastale della particella; 2) superficie vitata ricadente solo su una parte della particella catastale, in questo caso la superficie vitata da considerarsi e' quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata nelle fasce laterali e nelle testate in misura del 50% del sesto di impianto ovvero fino ad un massimo di 3 metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti; 3) superficie vitata di filari singoli, in questo caso la superficie vitata da considerarsi e', per quanto attiene le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di metri 3 per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti; c) estirpazione, l'eliminazione completa di tutti i ceppi che si trovano su una superficie vitata, mediante estirpazione alla radice; d) diritto di impianto, il diritto di piantare viti in forza di un diritto di nuovo impianto o di un diritto di impianto ottenuto da una riserva; e) vendemmia verde, la distruzione totale o l'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione riducendo a zero la resa della relativa superficie.