Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
    1. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
      a) fascicolo aziendale, il contenitore cartaceo ed  elettronico
riepilogativo dei dati aziendali, previsto dall'art.  9  del  decreto
del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento
recante norme per l'istituzione della Carta  dell'agricoltore  e  del
pescatore e  dell'anagrafe  delle  aziende  agricole,  in  attuazione
dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo  30  aprile  1998,  n.
173) e dall'art. 13 del decreto legislativo  29  marzo  2004,  n.  99
(Disposizioni  in  materia  di  soggetti  e   attivita',   integrita'
aziendale e semplificazione amministrativa in  agricoltura,  a  norma
dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g),  l),  ee),  della  legge  7
marzo 2003, n. 38); 
      
      b) superficie vitata, ai sensi del decreto del  Ministro  delle
politiche  agricole  e  forestali  del  26  luglio  2000  (Termine  e
modalita' per la dichiarazione delle superfici vitate), la superficie
all'interno del sesto di impianto, da filare a filare  e  da  vite  a
vite,  aumentata  nelle  fasce  laterali  e  nelle   testate,   della
superficie  realmente  esistente  al  servizio  del  vigneto  e,   in
particolare: 
        1) superficie  vitata  ricadente  su  una  intera  particella
catastale, in questo caso la superficie  vitata  da  considerarsi  e'
l'intera superficie catastale della particella; 
        2) superficie  vitata  ricadente  solo  su  una  parte  della
particella  catastale,  in  questo  caso  la  superficie  vitata   da
considerarsi e' quella all'interno del sesto di impianto (da filare a
filare e da vite a vite)  aumentata  nelle  fasce  laterali  e  nelle
testate in misura del 50% del sesto di impianto  ovvero  fino  ad  un
massimo di  3  metri  per  le  aree  di  servizio,  ivi  comprese  le
capezzagne, qualora effettivamente esistenti; 
        3) superficie vitata di filari singoli,  in  questo  caso  la
superficie vitata da considerarsi e', per  quanto  attiene  le  fasce
laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e sulle testate di
metri 3 per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne,  qualora
effettivamente esistenti; 
      c) estirpazione, l'eliminazione completa di tutti i  ceppi  che
si trovano su  una  superficie  vitata,  mediante  estirpazione  alla
radice; 
      d) diritto di impianto, il diritto di piantare viti in forza di
un diritto di nuovo impianto o di un diritto di impianto ottenuto  da
una riserva; 
      e) vendemmia verde, la distruzione totale o l'eliminazione  dei
grappoli non ancora giunti a maturazione riducendo  a  zero  la  resa
della relativa superficie.