Art. 3 
 
            Estirpazione delle superfici vitate illegali 
             impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 
 
    1.  I  produttori   che   hanno   impiantato   superfici   vitate
posteriormente al 31 agosto 1998 senza  disporre  dei  corrispondenti
diritti di impianto, sono tenuti, ai sensi  dell'art.  14,  comma  3,
della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per  l'adempimento  di
obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee - Legge comunitaria 2008) ad  estirpare,  a  loro  spese,  le
suddette superfici. 
    2. I produttori di cui  al  comma  1  comunicano  alla  struttura
decentrata  dell'Assessorato  regionale  competente  in  materia   di
agricoltura  territorialmente  competente,  di   seguito   denominata
struttura decentrata, l'avvenuta estirpazione entro  quindici  giorni
dalla stessa, indicando la data di conclusione  delle  operazioni  di
estirpazione. Qualora l'estirpazione sia stata effettuata prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento, i  produttori  di
cui al comma I provvedono  alla  comunicazione  entro  trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 
    3. La struttura decentrata effettua, entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento delle comunicazioni di cui  al  comma  2,  ispezioni  per
accertare l'adempimento dell'obbligo di  estirpazione.  Le  ispezioni
sono documentate da apposito verbale.