Art. 3 Estirpazione delle superfici vitate illegali impiantate posteriormente al 31 agosto 1998 1. I produttori che hanno impiantato superfici vitate posteriormente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, sono tenuti, ai sensi dell'art. 14, comma 3, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008) ad estirpare, a loro spese, le suddette superfici. 2. I produttori di cui al comma 1 comunicano alla struttura decentrata dell'Assessorato regionale competente in materia di agricoltura territorialmente competente, di seguito denominata struttura decentrata, l'avvenuta estirpazione entro quindici giorni dalla stessa, indicando la data di conclusione delle operazioni di estirpazione. Qualora l'estirpazione sia stata effettuata prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, i produttori di cui al comma I provvedono alla comunicazione entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. La struttura decentrata effettua, entro sessanta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 2, ispezioni per accertare l'adempimento dell'obbligo di estirpazione. Le ispezioni sono documentate da apposito verbale.