Art. 4 Regolarizzazione delle superfici vitate illegali impiantate anteriormente al 1 ° settembre 1998 1. I produttori che hanno impiantato superfici vitate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto, regolarizzano dette superfici illegali, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 88/2009, entro il 31 dicembre 2009, mediante il versamento di una somma pari a 6.000 euro per ettaro. 2. I produttori che non provvedono alla regolarizzazione ai sensi del comma 1, sono obbligati ad estirpare, a loro spese, entro il 30 giugno 2010, le superfici impiantate illegalmente e a dare comunicazione dell'avvenuta estirpazione alla struttura decentrata entro cinque giorni dalla stessa. 3. La struttura decentrata effettua, entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni di cui al comma 2, ispezioni per accertare l'adempimento dell'obbligo di estirpazione. Le ispezioni sono documentate da apposito verbale.