Art. 4 
 
          Regolarizzazione delle superfici vitate illegali 
           impiantate anteriormente al 1 ° settembre 1998 
 
    1.  I  produttori   che   hanno   impiantato   superfici   vitate
anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei  corrispondenti
diritti di impianto, regolarizzano dette superfici illegali, ai sensi
dell'art. 14, comma 1, della legge n. 88/2009, entro il  31  dicembre
2009, mediante il versamento di una  somma  pari  a  6.000  euro  per
ettaro. 
    2. I produttori che non provvedono alla regolarizzazione ai sensi
del comma 1, sono obbligati ad estirpare, a loro spese, entro  il  30
giugno  2010,  le  superfici  impiantate  illegalmente   e   a   dare
comunicazione dell'avvenuta estirpazione  alla  struttura  decentrata
entro cinque giorni dalla stessa. 
    3. La struttura decentrata  effettua,  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento delle comunicazioni di cui  al  comma  2,  ispezioni  per
accertare l'adempimento dell'obbligo di  estirpazione.  Le  ispezioni
sono documentate da apposito verbale.