Art. 5 Procedura per la regolarizzazione delle superfici vitate illegali impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 1. Ai fini della regolarizzazione di cui all'art. 4, comma 1, i produttori presentano alla struttura decentrata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, apposita domanda redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, disponibile anche sul sito internet della Regione. 2. La domanda, sottoscritta dal produttore richiedente o, in caso di societa', dal legale rappresentante della stessa, contiene, in particolare, la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche relativa a: a) il titolo di possesso delle superfici vitate da regolarizzare; b) la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale ai sensi dell'art. 9 del deccreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999 e dell'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; c) la presentazione della dichiarazione di raccolta o di produzione di uve ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente; d) il mancato percepimento del premio all'estirpazione nella campagna 2008/2009 per le superfici vitate da regolarizzare. 3. Il produttore interessato dichiara, altresi', di: a) essere a conoscenza della normativa vigente in materia di regolarizzazione dei vigneti illegali impiantati anteriormente al 1° settembre 1998, ivi compreso l'obbligo, in caso di mancata regolarizzazione, di estirpazione ovvero il pagamento della prescritta sanzione, in caso di mancato adempimento al suddetto obbligo; b) autorizzare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modificazioni, l'acquisizione ed il trattamento, anche informatico, dei dati contenuti nella domanda e nella documentazione alla stessa allegata. 4. Alla domanda sono allegate: a) una copia del titolo di possesso delle superfici vitate da regolarizzare; b) l'atto di assenso del proprietario delle superfici vitate da regolarizzare, qualora diverso dal produttore richiedente; c) la planimetria catastale redatta in scala 1:2000, con l'individuazione delle superfici vitate da regolarizzare; d) la documentazione, qualora esistente, comprovante la realizzazione, nel periodo intercorrente tra 1° aprile 1987 e 31 agosto 1998, delle superfici vitate illegali oggetto della domanda; e) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto in caso di societa'. 5. La struttura decentrata verifica la correttezza e la completezza dei dati dichiarati in domanda, nonche' della documentazione allegata. Qualora la domanda risulti non corretta o incompleta, la struttura decentrata lo comunica al produttore richiedente e fissa un termine per l'integrazione della stessa. 6. La struttura decentrata verifica, altresi', l'effettiva estensione della superficie vitata oggetto di regolarizzazione, anche mediante il confronto con le informazioni gia' in suo possesso ai sensi del decreto ministeriale 26 luglio 2000. 7. La struttura decentrata comunica al produttore richiedente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, l'esito delle verifiche di cui ai commi 5 e 6, la somma da pagare e le relative modalita' di pagamento. A seguito della comunicazione, il produttore richiedente procede alla regolarizzazione entro i termini e con le modalita' di cui all'art. 4, comma 1. 8. La Regione pubblica sul Bollettino ufficiale e sul proprio sito internet l'elenco delle domande presentate e l'esito della procedura di regolarizzazione effettuata ai sensi del presente articolo, specificando, in caso di esito positivo, le superfici vitate regolarizzate e la relativa somma versata.