Art. 5 
 
  Procedura per la regolarizzazione delle superfici vitate illegali 
            impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 
 
    1. Ai fini della regolarizzazione di cui all'art. 4, comma  1,  i
produttori presentano alla struttura decentrata, entro trenta  giorni
dalla data di entrata in vigore del  presente  regolamento,  apposita
domanda redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, disponibile
anche sul sito internet della Regione. 
    2. La domanda, sottoscritta dal produttore richiedente o, in caso
di societa', dal legale rappresentante  della  stessa,  contiene,  in
particolare, la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa) e successive modifiche relativa a: 
      a)  il  titolo  di   possesso   delle   superfici   vitate   da
regolarizzare; 
      b) la costituzione o l'aggiornamento del fascicolo aziendale ai
sensi dell'art. 9 del deccreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
503/1999 e dell'art. 13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99; 
      c) la  presentazione  della  dichiarazione  di  raccolta  o  di
produzione di uve ai sensi della normativa  comunitaria  e  nazionale
vigente; 
      d) il mancato percepimento del  premio  all'estirpazione  nella
campagna 2008/2009 per le superfici vitate da regolarizzare. 
    3. Il produttore interessato dichiara, altresi', di: 
      a) essere a conoscenza della normativa vigente  in  materia  di
regolarizzazione dei vigneti illegali impiantati anteriormente al  1°
settembre  1998,  ivi  compreso  l'obbligo,  in   caso   di   mancata
regolarizzazione,  di  estirpazione   ovvero   il   pagamento   della
prescritta sanzione, in  caso  di  mancato  adempimento  al  suddetto
obbligo; 
      b) autorizzare, ai sensi  del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati  personali)  e
successive modificazioni, l'acquisizione  ed  il  trattamento,  anche
informatico, dei dati contenuti nella domanda e nella  documentazione
alla stessa allegata. 
    4. Alla domanda sono allegate: 
      a) una copia del titolo di possesso delle superfici  vitate  da
regolarizzare; 
      b) l'atto di assenso del proprietario delle superfici vitate da
regolarizzare, qualora diverso dal produttore richiedente; 
      c) la  planimetria  catastale  redatta  in  scala  1:2000,  con
l'individuazione delle superfici vitate da regolarizzare; 
      d)  la  documentazione,  qualora  esistente,   comprovante   la
realizzazione, nel periodo intercorrente tra  1°  aprile  1987  e  31
agosto 1998, delle superfici vitate illegali oggetto della domanda; 
      e) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto in  caso  di
societa'. 
    5.  La  struttura  decentrata  verifica  la  correttezza   e   la
completezza  dei  dati   dichiarati   in   domanda,   nonche'   della
documentazione allegata. Qualora la domanda risulti  non  corretta  o
incompleta,  la  struttura  decentrata  lo  comunica  al   produttore
richiedente e fissa un termine per l'integrazione della stessa. 
    6.  La  struttura  decentrata  verifica,  altresi',   l'effettiva
estensione della superficie vitata oggetto di regolarizzazione, anche
mediante il confronto con le informazioni gia'  in  suo  possesso  ai
sensi del decreto ministeriale 26 luglio 2000. 
    7. La struttura decentrata comunica  al  produttore  richiedente,
entro trenta giorni dal  ricevimento  della  domanda,  l'esito  delle
verifiche di cui ai commi 5 e 6, la somma da  pagare  e  le  relative
modalita' di pagamento. A seguito della comunicazione, il  produttore
richiedente procede alla regolarizzazione entro i termini  e  con  le
modalita' di cui all'art. 4, comma 1. 
    8. La Regione pubblica sul Bollettino  ufficiale  e  sul  proprio
sito internet l'elenco  delle  domande  presentate  e  l'esito  della
procedura  di  regolarizzazione  effettuata  ai  sensi  del  presente
articolo, specificando, in  caso  di  esito  positivo,  le  superfici
vitate regolarizzate e la relativa somma versata.