Art. 8 
 
               Sanzioni in caso di mancata osservanza 
             del divieto di circolazione o distillazione 
 
    1. I produttori detentori di superfici  vitate  superiori  a  0,1
ettari sono soggetti, ai sensi dell'art. 14, commi 8 e 9, della legge
n. 88/2009 al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria  da
euro 2.000 a euro 6.000 per ettaro o frazione di ettaro di superficie
illegale, qualora: 
      a) entro il termine di cui all'art. 7, comma 3, non  presentino
il contratto di distillazione o i contratti  presentati  non  coprano
l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di  raccolta
o di produzione  di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  1282/2001  della
Commissione del 28 giugno 2001; 
      b) entro il termine di cui all'art. 7, comma 2, non comunichino
alla struttura decentrata l'intenzione di  procedere  alla  vendemmia
verde, ovvero non eseguono  in  maniera  soddisfacente  la  vendemmia
stessa. 
    2. La sanzione di cui al comma 1 decorre a partire dal: 
      a) 1° settembre dell'anno successivo a quello  in  cui  le  uve
sono state prodotte, in caso di mancata presentazione  del  contratto
di distillazione; 
      b) 1° settembre del medesimo anno in caso di mancata osservanza
delle disposizioni in materia di vendemmia verde. 
    3. Ai sensi dell'art. 14, comma 10 della legge 7 luglio 2009,  n.
88   (Disposizioni   per   l'adempimento   di   obblighi    derivanti
dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   -   Legge
comunitaria 2008), per le sanzioni previste dal presente articolo  e'
ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)  e  successive
modificazioni.