Art. 8 Sanzioni in caso di mancata osservanza del divieto di circolazione o distillazione 1. I produttori detentori di superfici vitate superiori a 0,1 ettari sono soggetti, ai sensi dell'art. 14, commi 8 e 9, della legge n. 88/2009 al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 6.000 per ettaro o frazione di ettaro di superficie illegale, qualora: a) entro il termine di cui all'art. 7, comma 3, non presentino il contratto di distillazione o i contratti presentati non coprano l'intera produzione quale dichiarata nella dichiarazione di raccolta o di produzione di cui al regolamento (CE) n. 1282/2001 della Commissione del 28 giugno 2001; b) entro il termine di cui all'art. 7, comma 2, non comunichino alla struttura decentrata l'intenzione di procedere alla vendemmia verde, ovvero non eseguono in maniera soddisfacente la vendemmia stessa. 2. La sanzione di cui al comma 1 decorre a partire dal: a) 1° settembre dell'anno successivo a quello in cui le uve sono state prodotte, in caso di mancata presentazione del contratto di distillazione; b) 1° settembre del medesimo anno in caso di mancata osservanza delle disposizioni in materia di vendemmia verde. 3. Ai sensi dell'art. 14, comma 10 della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2008), per le sanzioni previste dal presente articolo e' ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modificazioni.