Art. 10 Contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilita' sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio 1. La Regione concede contributi, secondo i criteri generali predeterminati da apposita deliberazione della Giunta regionale, per la realizzazione di opere sostenibili di utilita' sociale e ambientale a: a) associazioni ed organizzazioni educative che presentino i seguenti requisiti: 1) abbiano come oggetto esclusivo o principale del loro impegno sociale quelle finalita' culturali ed educative che possono essere perseguite attraverso l'esercizio delle attivita' di soggiorno e campeggio previste nella presente legge; 2) siano operanti da almeno cinque anni; 3) abbiano una significativa presenza sul territorio della Regione; 4) siano iscritte al registro regionale da istituire presso la competente direzione regionale, secondo criteri e modalita' definite con apposito regolamento della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente per materia. b) enti pubblici quali, tra l'altro, comuni, comunita' montane ed enti di gestione delle aree naturali protette; c) privati possessori di strutture e spazi da destinare allo scopo della presente legge. 2. Ai fini della presente legge, sono considerati opere sostenibili di utilita' sociale e ambientale: a) gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia di strutture fisse e mobili ed edifici destinate alla tipologia di soggiorno di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b); b) la realizzazione di aree attrezzate con installazione di prese idriche, vasche per la raccolta e depurazione di liquami civili, piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera, rubinetterie e servizi ad uso personale e ad uso cucina, impianti mobili antincendio, cisterne per la raccolta di acqua piovana. 3. I contributi di cui al presente articolo sono erogati esclusivamente a seguito dell'adozione da parte della Giunta regionale del regolamento di cui all'art. 13, comma 4.