Art. 10 
 
  Contributi regionali per la realizzazione di progetti di utilita' 
      sociale e ambientale per la valorizzazione del territorio 
 
    1. La Regione concede  contributi,  secondo  i  criteri  generali
predeterminati da apposita deliberazione della Giunta regionale,  per
la  realizzazione  di  opere  sostenibili  di  utilita'   sociale   e
ambientale a: 
      a) associazioni ed organizzazioni educative  che  presentino  i
seguenti requisiti: 
        1) abbiano come  oggetto  esclusivo  o  principale  del  loro
impegno sociale quelle finalita' culturali ed educative  che  possono
essere perseguite attraverso l'esercizio delle attivita' di soggiorno
e campeggio previste nella presente legge; 
        2) siano operanti da almeno cinque anni; 
        3) abbiano una significativa presenza  sul  territorio  della
Regione; 
        4) siano iscritte al registro regionale da  istituire  presso
la  competente  direzione  regionale,  secondo  criteri  e  modalita'
definite con apposito regolamento della Giunta regionale, sentita  la
commissione consiliare competente per materia. 
      b) enti pubblici quali, tra l'altro, comuni, comunita'  montane
ed enti di gestione delle aree naturali protette; 
      c) privati possessori di strutture e spazi  da  destinare  allo
scopo della presente legge. 
    2.  Ai  fini  della  presente  legge,  sono   considerati   opere
sostenibili di utilita' sociale e ambientale: 
      a) gli interventi di  manutenzione  straordinaria,  restauro  e
risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia  di
strutture fisse e mobili  ed  edifici  destinate  alla  tipologia  di
soggiorno di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) e b); 
      b) la realizzazione di aree  attrezzate  con  installazione  di
prese idriche, vasche  per  la  raccolta  e  depurazione  di  liquami
civili, piazzole protette per l'accensione di fuochi a fiamma libera,
rubinetterie e servizi ad uso personale e  ad  uso  cucina,  impianti
mobili antincendio, cisterne per la raccolta di acqua piovana. 
    3.  I  contributi  di  cui  al  presente  articolo  sono  erogati
esclusivamente  a  seguito  dell'adozione  da  parte   della   Giunta
regionale del regolamento di cui all'art. 13, comma 4.